Piano :
primo (palazzo Legnani-Pizzardi)
Stanza :
5.162
Responsabile:
Dott.ssa Emanuela BIOTTI, Direttrice amministrativa III F5
Personale amministrativo:
Dott.ssa Concetta COLAZZO, Funzionaria giudiziaria III F2
Dott.ssa Clementina SBISIGA, Funzionaria giudiziaria III F2
Sig.ra Roberta GRILLINI, Assistente giudiziaria II F4
Dott.ssa Virginia ARENA, Assistente giudiziaria II F2
Orario al pubblico:
Dal lunedì al venerdì dalle ore 08:30 alle ore 12:30.
Ubicazione:
Via Luigi Carlo Farini, 1
Attività svolte:
Piano :
ammezzato (palazzo Legnani-Pizzardi)
Stanza :
4.65 - 4.66
Responsabile:
Dott. Giorgio IORIO, Funzionario giudiziario III F2
Personale amministrativo:
Sig.ra Alessandra DONNINI, Assistente giudiziaria II F4
Dott.ssa Giusy MARZOCCO, Assistente giudiziaria II F2
Sign. Alberto PIZZOLANTE, Operatore giudiziario II F1
Orario al pubblico:
Dal lunedì al venerdì dalle ore 08:30 alle ore 12:30.
Giorni di udienza:
Potranno essere fissate udienze straordinarie in orario anche pomeridiano, per l'audizione di minori o comunque a fini di tutela di particolari esigenze di riservatezza.
Ubicazione:
Via Luigi Carlo Farini, 1
Attività svolte:
Materie tabellari:
Il Presidente della 1^ Sezione Civile è delegato altresì a trattare i seguenti procedimenti:
Piano :
terra (palazzo Legnani-Pizzardi)
Stanza :
3.38 - 3.39
Responsabile:
Dott.ssa Giulia MASCIA, Funzionario giudiziaria III F1
Personale amministrativo:
Sign.ra Daniela GALLO, Assistente giudiziaria II F4
Sign.ra Loredana NASCETTI, Assistente giudiziaria II F5
Orario al pubblico:
Dal lunedì al venerdì dalle ore 08:30 alle ore 12:30.
Ubicazione:
Via Luigi Carlo Farini, 1
Attività svolte:
Materie tabellari:
Il Presidente della 2^Sezione Civile è delegato altresì a trattare i seguenti procedimenti:
In data 15 giugno 2020 è stato siglato l'Accordo tra il Tribunale di Bologna (Seconda Sezione Civile) e l'Ordine degli Avvocati di Bologna sulla gestione sperimentale delle udienze di convalida di sfratto dall'1 settembre 2020.
Da questa data è attivo il nuovo servizio di prenotazione delle udienze di convalida dello sfratto, riservato agli Avvocati. Di seguito i link per accedere al servizio:
- Prenotazione Udienze di Sfratto per Immobili ad uso abitativo;
- Prenotazione Udienze di Sfratto per Immobili ad uso NON abitativo.
Allegati:
1) Accordo tra Tribunale di Bologna e Ordine degli Avvocati di Bologna;
2) Circolare del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Bologna n. 257 del 16 giugno 2020;
3) Convalida di sfratto per immobili ad uso abitativo e non abitativo - Vademecum informativo.
Piano :
3° (palazzo Legnani-Pizzardi)
Stanza :
7.68 - 7.71 - 7.73
Responsabile:
Dott.ssa Barbara BEDETTI, Funzionario giudiziaria III F1
Personale amministrativo:
Dott.ssa Alessandra CIRIGNOTTA, Funzionario giudiziaria III F1
Orario al pubblico:
Dal lunedì al venerdì dalle ore 08:30 alle ore 12:30.
Giorni di udienza:
Ubicazione:
Via Luigi Carlo Farini, 1
Attività svolte:
Materie tabellari:
Piano :
ammezzato (palazzo Legnani-Pizzardi)
Stanza :
4.47 - 4.51
Responsabile:
Dott.ssa Emanuela BIOTTI, Direttrice amministrativa III F5
Personale amministrativo:
Dott.ssa Giuseppina ARGENTIERO, Cancelliera esperta II F5
Sig.ra Margherita MORGILLO, Assistente giudiziaria II F4
Dott.ssa Martina RIZZO, Tecnico di amministrazione III F1
Orario al pubblico:
Dal lunedì al venerdì dalle ore 08:30 alle ore 12:30.
Giorni di udienza:
Ubicazione:
Via Luigi Carlo Farini, 1
Attività svolte:
Materie tabellari:
Piano :
primo (palazzo Legnani-Pizzardi)
Stanza :
5.131 - 5.133 - 5.134
Responsabile:
Dott.ssa Giuseppina BONGO, Funzionaria giudiziaria III F1
Personale amministrativo:
Dott.ssa Giorgia PENZA, Tecnico di amministrazione III F1
Dott.ssa Dafne NOVIELLO, Assistente giudiziaria II F2
Dott. Filippo SPADACCINO, Assistente giudiziario II F2
Orario al pubblico:
Dal lunedì al venerdì dalle ore 08:30 alle ore 12:30.
Ubicazione:
Via Luigi Carlo Farini, 1
Attività svolte:
Si pubblicano le Linee Guida per la presentazione delle istanze di liquidazione dei compensi per le parti ammesse al patrocinio dello Stato a firma del dott. Marco Gattuso, coordinatore della Sezione Specializzata in materia di Immigrazione, Protezione Internazionale e Libera circolazione cittadini U.E.
Piano :
primo (palazzo Legnani-Pizzardi)
Stanza :
5.118
Telefono:
Responsabile:
Dott. Luca ERCOLINO, Funzionario giudiziario III F1
Personale amministrativo:
Dott. Davide DELL'ANNA, Funzionaria giudiziario III F1
Dott.ssa Elide SACCONE, Funzionaria giudiziaria III F1
Dott.ssa Marina GROSSI, Assistente giudiziaria III F4
Sig.ra Sandra BONIFAZZI, Operatore giudiziario II F1
Orario al pubblico:
Dal lunedì al venerdì dalle ore 08:30 alle ore 12:30.
Ubicazione:
Via Luigi Carlo Farini, 1
Attività svolte:
Al fine di essere rappresentata in giudizio, sia per agire che per difendersi, la persona non abbiente può richiedere la nomina di un avvocato e la sua assistenza a spese dello Stato, purché le sue pretese non risultino manifestamente infondate. L'istituto del patrocinio a spese dello Stato vale nell'ambito di un processo civile ed anche nelle procedure di volontaria giurisdizione (separazioni consensuali, divorzi congiunti, ecc.). L'ammissione al gratuito patrocinio è valida per ogni grado del processo e per le procedure connesse. La stessa disciplina si applica anche nel processo amministrativo, contabile e tributario.
Per essere ammessi al patrocinio a spese dello Stato è necessario che il richiedente sia titolare di un reddito annuo imponibile, risultante dall'ultima dichiarazione, non superiore a € 12.838,01.
Se l'interessato convive con il coniuge, l'unito civilmente o con altri familiari, il reddito è costituito dalla somma dei redditi conseguiti nel medesimo periodo da ogni componente della famiglia, compreso l'istante.
Eccezione: si tiene conto del solo reddito personale quando sono oggetto della causa diritti della personalità, ovvero nei processi in cui gli interessi del richiedente sono in conflitto con quelli degli altri componenti il nucleo familiare con lui conviventi.
Possono richiedere l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato:
Se la parte ammessa al beneficio rimane soccombente, non può utilizzare il beneficio per proporre impugnazione. Inoltre, l'ammissione al gratuito patrocinio nel processo civile, non comporta che siano a carico dello Stato le spese che l'assistito sia condannato a pagare all'altra parte risultata vittoriosa, perché gli onorari e le spese sono solo quelli dovuti al difensore della parte ammessa al beneficio, che lo Stato, sostituendosi alla stessa parte si impegna ad anticipare, in considerazione delle sue precarie condizioni economiche e della non manifesta infondatezza delle relative pretese (v. Cass. Civ. n. 10053 del 2012).
Esclusioni:
Il beneficio non è ammesso nelle cause per cessione di crediti e ragioni altrui (salvo se la cessione appaia fatta in pagamento di crediti o ragioni preesistenti).
Per i soggetti già condannati con sentenza definitiva per i reati di cui agli articoli 416-bis del codice penale, 291-quater del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, 73, limitatamente alle ipotesi aggravate ai sensi dell'articolo 80, e 74, comma 1, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, nonché per i reati commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, il reddito si ritiene superiore ai limiti previsti.
E' però ammessa la prova contraria (Corte Cost., sentenza n. 139 del 2010).
Casi particolari
In alcuni casi, l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato è semplificata. Si segnalano, in particolare, le seguenti ipotesi:
La domanda deve essere presentata al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Bologna, che si trova presso l'Ordine degli Avvocati di Bologna in Piazza dei Tribunali, 4.
Le informazioni relative si trovano sul sito web dell'Ordine degli Avvocati di Bologna al seguente link.
L’UFFICIO SENTENZE CIVILI, già ubicato in Via Farini1, Primo piano, stanze 5.49 e 5.151 in data 15/10/2025 è stato chiuso in un’attività di razionalizzazione e accorpamento delle unità amministrative.
La mail sentenzecivili.tribunale.bologna@giustizia.it dal 15/10/2025 non è più presidiata.
Le attività di pubblicazione delle sentenze e adempimenti post-pubblicazione dal 15/10/2025 sono svolti dalle cancellerie delle Sezioni civili, alle quali è necessario rivolgersi per richiesta copie, richiesta certificazioni di passaggio in giudicato e appuntamenti utilizzando le caselle di posta istituzionali sottoindicate:
primacivile.tribunale.bologna@giustizia.it per Prima Sezione (contenzioso)
secondacivile.tribunale.bologna@giustizia.it per Seconda Sezione
terzacivile.tribunale.bologna@giustizia.it per Terza Sezione e Sezione Specializzata Agraria
quartacivile.tribunale.bologna@giustizia.it per Quarta Sezione e Sezione Imprese
Piano :
primo (palazzo Legnani-Pizzardi)
Telefono:
Responsabile:
Dott.ssa Emanuela BIOTTI, Direttrice amministrativa III F5
Personale amministrativo:
Dott.ssa Maria Grazia GIRA, Cancelliera esperta II F3
Dott. Daniele BARBIERI, Assistente giudiziario II F2
Sig.ra Maria Grazia PILIECI, Operatrice giudiziaria II F1
Sign. Giovanni LULLO, Operatore data entry II F1
Ubicazione:
Via Luigi Carlo Farini, 1
Attività svolte:
Piano :
Secondo turnazione reperibile al punto d'ingresso
Responsabile:
Dott.ssa Emanuela BIOTTI, Direttrice amministrativa III F5
Personale amministrativo:
Dott.ssa Barbara BEDETTI, Funzionaria giudiziaria III F1
Dott.ssa Alessandra CIRIGNOTTA, Funzionaria giudiziaria III F1
Dott.ssa Concetta COLAZZO, Funzionaria giudiziaria III F2
Dott. Emilio MAZZONE, Funzionario giudiziario III F2
Dott.ssa Giulia MASCIA, Funzionaria giudiziaria III F1
Dott.ssa Clementina SBISIGA, Funzionaria giudiziaria III F2
Dott. Giorgio IORIO, Funzionario giudiziario AIII F1
Dott.ssa Giuseppina BONGO, Funzionaria giudiziaria AIII F1
Dott. Luca ERCOLINO, Funzionario giudiziario AIII F1
Dott. Salvatore Mirko INFANTINO, Funzionario giudiziario AIII F1
Dott.ssa Elisabetta LELLI BENASSI, Funzionaria giudiziaria AIII F1
Dott.ssa Giuseppina ARGENTIERO, Cancelliera AII F5
Dott,ssa Maria Grazia GIRA, Cancelliera AII F3
Orario al pubblico:
Dal lunedì al venerdì, dalle ore 9.00 alle ore 13.00, previo appuntamento con prenotazione da effettuarsi tramite il seguente link.
Ubicazione:
Via Luigi Carlo Farini, 1
Attività svolte:
COSA SONO
elaborati scritti, relativi a questioni tecniche, che presuppongono in chi li ha redatti il possesso di conoscenze tecnico-scientifiche e che vengono giurati davanti al cancelliere nei casi in cui sia previsto da disposizioni normative. La falsa attestazione giurata dei fatti riportati in perizia costituisce reato ai sensi del codice penale.
L'asseverazione della traduzione è un procedimento che prevede la pronuncia di una formula resa dinanzi ad un pubblico ufficiale e la stesura e firma di un verbale; essa attesta la corrispondenza tra il testo sorgente (atti, certificati, contratti, attestati e altri tipi di documenti giuridici o giuridicamente vincolanti, inclusi quelli personali, come passaporti e patenti) e il testo tradotto, affinché la traduzione abbia la stessa validità legale dell'originale.
NORMATIVA DI RIFERIMENTO
Art. 5 R.D. 9/10/1922, n. 1366
CHI PUO' FARLO
Chiunque ne abbia la competenza e sia maggiorenne puo' giurare una perizia/traduzione stragiudiziale davanti a un cancelliere o a un notaio, senza che sussistano preclusioni in riferimento al luogo di residenza del perito/traduttore, ne' all'eventuale luogo di iscrizione all'albo professionale.
Il traduttore può essere sia persona iscritta agli albi del Tribunale e della Camera di commercio, sia persona non iscritta, ma diversa dall'interessato. Non è, pertanto, consentito asseverare una traduzione per sé stessi. I documenti devono, infatti, essere giurati da una terza persona di fronte ad un cancelliere del Tribunale: il traduttore si assume la responsabilità, tramite il giuramento, di aver tradotto fedelmente il testo sorgente.
COME SI RICHIEDE
Si accede al servizio previo appuntamento orario da prenotare sulla home page del Tribunale di Bologna nella Sezione PRENOTAZIONE ACCESSI IN CANCELLERIA
DOCUMENTI NECESSARI
Il modulo di giuramento per periti e traduttori, iscritti o non all'albo CTU, va compilato e composto nel rispetto della sequenza sotto indicata:
Il testo della perizia/traduzione (1) deve riportare nell'ultima pagina prima del giuramento la data in cui e' stata redatta e la firma del perito o traduttore: tale data va riportata anche sul modulo di giuramento.
Si ricorda che, per consentire le operazioni di riconoscimento, e' necessario esibire un documento di identificazione valido ed originale che riporti anche l'indicazione della residenza attuale.
I cittadini extracomunitari devono indicare sul verbale di giuramento anche gli estremi del permesso di soggiorno (numero identificativo, data di rilascio e di scadenza, autorita' rilasciante) che deve essere esibito in originale.
DOVE E QUANDO SI EFFETTUA
Il servizio si effettua nella sede del Tribunale civile in via Farini 1, presso il FUNZIONARIO DI TURNO
Indicazioni dei funzionari di turno al PUNTO INFORMAZIONI all'ingresso del Tribunale.
Giorni e orari di apertura: dal LUNEDÌ' al VENERDÌ', dalle ore 9.00 alle ore 13.00
QUANTO COSTA
Sulla perizia/traduzione va apposta una marca da bollo da € 16,00 ogni 4 facciate (ovvero ogni 100 righe, cioè 25 per ogni foglio), compreso il verbale di giuramento a partire dalla prima facciata.
Gli allegati alla perizia sono soggetti all'imposta di bollo nelle misure indicate :
Le perizie/traduzioni eventualmente esenti dal pagamento dell'imposta di bollo devono riportare sul verbale di giuramento gli estremi della legge che prevedono l'esenzione.
TEMPI
L'atto viene formalizzato in giornata.
MODALITA' DI PUBBLICAZIONE DELLE DISPONIBILITA' E REGOLE PER GLI APPUNTAMENTI
Gli appuntamenti disponibili vengono pubblicati SUL SITO INTERNET DEL TRIBUNALE ogni giorno 15 del mese (o il primo giorno lavorativo immediatamente successivo, escluso il sabato) alle ore 13.00, e riguardano il mese successivo.
In un'ottica di apertura degli appuntamenti ad un maggior numero di utenti, ogni utente potrà prenotare UN SOLO APPUNTAMENTO NELLA MEDESIMA GIORNATA, il secondo eventualmente prenotato verrà ANNULLATO D'UFFICIO.
Importante:
in caso di impossibilità a presentarsi, si invitano gli utenti ad annullare l'appuntamento entro il giorno precedente per renderlo fruibile ad altri utenti.
Piano :
Secondo (palazzo Legnani-Pizzardi)
Stanza :
6.52 - 6.54 - 6.55
Responsabile:
Dott.ssa Teresa COSENZA, Direttrice amministrativa III F3
Personale amministrativo:
Dott.ssa Daniela ANCONETANI, Funzionaria giudiziaria III F1
Dott. Giovanni DI GIROLAMO, Assistente giudiziario II F2
Orario al pubblico:
Dal lunedì al venerdì, dalle ore 09.00 alle ore 12.00, previo appuntamento con prenotazione da effettuarsi scrivendo all'indirizzo PEO fallimentare.tribunale.bologna@giustizia.it o telefonando ai seguenti recapiti: 051/2751150 - 051/2751398.
Ubicazione:
Via Luigi Carlo Farini, 1
Competenze Ufficio:
La visura dei fascicoli cartacei (con RG anteriore all'anno 2015) e dei fascicoli provenienti dall'Archivio, il ritiro dei titoli in originale, la richiesta di copie conformi all'originale di atti non telematici, la richiesta di copie esecutive anche da parte dei curatori, il deposito di atti cartacei da parte di soggetti non costituiti è possibile previo appuntamento (la cancelleria fornirà data e ora dell'appuntamento, dopo aver reperito il fascicolo, per la consultazione o il ritiro dei titoli).
Le richieste di certificati da parte di enti pubblici dovranno essere inviate a mezzo PEC all'indirizzo di posta elettronica certificata della cancelleria.
Il ritiro dei mandati di pagamento e le attività collegate saranno erogati dall'Associazione Curatori presso il Tribunale, piano secondo, stanza 6.77, nelle giornate: da lunedì a venerdì dalle 11.30 alle 12.30 previo appuntamento telefonico al n. 051/2751710 o all'indirizzo email: pct-helpdesk@assocuratoribo.it
A far data dal 1° marzo 2023, ai sensi sensi degli artt. 192 e 196 del Testo Unico Spese di Giustizia, così come da ultimo modificato dal D. Lgs 149/2022, i pagamenti del contributo unificato, del diritto di certificato, delle spese per le notificazioni a richiesta d'ufficio, nonché dei diritti di copia, devono obbligatoriamente essere eseguiti online tramite la piattaforma di cui all'art 5 comma 2 del D. Lgs 82/2005 (c.d. piattaforma pagoPA).
L'operazione di pagamento tramite pagoPA può essere avviata o dal Portale dei Servizi Telematici oppure da uno dei Punti di Accesso di cui al DM 44/2011; l'avvenuto pagamento è certificato dalla consegna ai sistemi informatici di Giustizia - per il tramite di una infrastruttura tecnologica - della ricevuta telematica, sotto forma di documento informatico. Tale ricevuta è conservata in un archivio centralizzato. Ogni pagamento è univocamente individuato da un "Identificativo Univoco di Versamento (IUV)".
Vademecum per gli utenti in caso di utilizzo del PST.
Con la circolare prot. n. 281 si intende richiamare l'attenzione dei Curatori, Commissari, Gestori della Crisi, Liquidatori e Professionisti Delegati alle vendite su alcune questioni relative alle procedure concorsuali (anche di sovraindebitamento) al fine di uniformare le prassi, agevolare lo svolgimento delle procedure e adeguarsi alle previsioni del Codice della Crisi di Impresa.
Circolare con Linee Guida per adeguamento delle procedure concorsuali del 19/07/2023
Circolare con Linee Guida per adeguamento delle procedure concorsuali del 23/07/2024
Circolare con Linee Guida per adeguamento delle procedure concorsuali del 12/03/2025
COSA È
Si tratta di procedure finalizzate ad ottenere in varie forme – sotto il controllo dell'Autorità Giudiziaria – l'estinzione delle obbligazioni del debitore consumatore o, comunque, "non fallibile". Il soggetto deve trovarsi in situazione di crisi da sovraindebitamento, intesa come impossibilità o difficoltà a pagare i propri debiti (precisamente definita come "perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, che determina la rilevante difficoltà di adempiere le proprie obbligazioni, ovvero la definitiva incapacità di adempierle regolarmente") a fronte della quale è consentito al debitore sovraindebitato di instaurare una procedura di composizione.
Le procedure sono:
NORMATIVA
Nuovo Codice della Crisi e dell'Insolvenza (Decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14).
ACCESSO ALLE PROCEDURE
Le domande di concordato minore, di ristrutturazione dei debiti del consumatore e di esdebitazione del debitore incapiente possono essere presentate dal consumatore sovraindebitato personalmente tramite un OCC costituito nel circondario del tribunale competente.
La domanda di liquidazione controllata del patrimonio può essere presentata sia dal consumatore sovraindebitato tramite un OCC, sia da un creditore con il patrocinio di un legale, quando il debitore è in stato di insolvenza.
Presso la Città Metropolitana di Bologna è aperto uno sportello pubblico a supporto dei cittadini sovraindebitati, promosso da Città Metropolitana e Comune di Bologna.
Lo sportello offre un servizio gratuito di prima accoglienza e raccolta della documentazione necessaria per l'avvio del procedimento, prima di rivolgersi agli Organismi di composizione della crisi (OCC).
Nel circondario di Bologna sono stati costituiti i seguenti organismi di composizione della crisi:
COME SI RICHIEDE
Le richieste di certificati per il godimento dei diritti civili vengono evase previo appuntamento direttamente all'e-mail istituzionale dell'ufficio (la cancelleria fornirà data e ora dell'appuntamento).
Per ottenere il certificato di inesistenza di procedure concorsuali e/o di godimento dei diritti civili è necessario presentare:
COSTI
In entrambi i casi due marche da bollo da € 16,00 e un diritto di cancelleria di € 3,92, da pagare telematicamente.
MODULISTICA:
Piano :
secondo (palazzo Legnani-Pizzardi)
Stanza :
6.69
Responsabile:
Dott.ssa Teresa COSENZA, Direttrice amministrativa III F3
Personale amministrativo:
Dott.ssa Vanessa SAVA, Funzionaria giudiziaria III F1
Dott.ssa Roberta RISPOLI, Tecnico di amministrazione III F1
Sig.ra Annalisa ACCETTULLI, Operatrice giudiziaria II F1
Orario al pubblico:
Dal lunedì al venerdì, dalle ore 9:00 alle ore 12:00, previo appuntamento con prenotazione da effettuarsi scrivendo all'indirizzo PEO esecuzioniimmobiliari.tribunale.bologna@giustizia.it o telefonando ai seguenti recapiti: 051/2751151 - 051/2751274.
Ubicazione:
Via Luigi Carlo Farini, 1
Attività svolte:
Pianoforte: secondo (palazzo Legnani-Pizzardi)
Strofa: 6.71
E-mail: ufficiounicovenditenotai.tribunale.bologna@giustizia.it
Orario al pubblico:
dal lunedì al venerdì, dalle ore 9 alle ore 11, previo appuntamento telefonico al numero 051/2752081 oppure via e-mail all'indirizzo: ufficiounicovenditenotai.tribunale.bologna@giustizia.it.
Servizi erogati:
Piano :
terra (palazzo Legnani-Pizzardi)
Stanza :
3.156 - 3.157
Responsabile:
Dott.ssa Teresa COSENZA, Direttrice amministrativa III F3
Personale amministrativo:
Dott.ssa Denise CUSMA' PICCIONE, Assistente giudiziaria II F2
Dott. Alessandro BERTACCINI, Operatore data entry II F1
Sign. Annalisa ACCETTULLI, Operatore giudiziario II F1
Sig. Eduardo COSTANZO, Operatore giudiziario II F1
Orario al pubblico:
Dal lunedì al venerdì, dalle ore 9:00 alle ore 12:00, previo appuntamento con prenotazione da effettuarsi scrivendo all'indirizzo PEO esecuzionimobiliari.tribunale.bologna@giustizia.it o telefonando ai seguenti recapiti: 051/2751723 - 051/2751722.
Ubicazione:
Via Luigi Carlo Farini, 1
Attività svolte:
ART. 492 BIS C.P.C. RICERCHE TELEMATICHE DEI BENI DA PIGNORARE (RIFORMA CARTABIA)
Si rende noto che il Ministero della Giustizia, con nota prot. 31360.U del 21.08.2023 ha dato avvio all'attivazione del servizio di accesso diretto da parte degli Uffici UNEP alle banche dati di cui all'art. 492 bis c.p.c. per la ricerca telematica dei beni da pignorare.
Si tratta dell'accesso alle banche dati contenenti informazioni utili ai fini della ricerca telematica dei beni da pignorare oggetto della convenzione sottoscritta, in data 20 giugno 2023, dal Ministero della Giustizia con l'Agenzia delle Entrate ed in particolare di dati relativi a dichiarazione dei redditi e certificazione unica, atti del registro e archivio dei rapporti finanziari.
Dunque, ai sensi dell'art. 492 bis, 4° comma c.p.c., a decorrere dal 22 agosto 2023 sarà l'UNEP di Bologna ad effettuare l'accesso diretto alle banche dati per la ricerca telematica dei beni da pignorare, ferma restando la possibilità di rivolgere istanza al Presidente del Tribunale nella sola ipotesi prevista dall'art. 492 bis, 3° comma c.p.c.
Al fine di dare corrette indicazioni all'utenza, in questa prima fase di sperimentazione delle attività di ricerche da parte dell'UNEP, si rimanda al vademecum contenuto nel sito internet dello stesso UNEP di Bologna che per comodità si trova allegato alla presente pagina.
NUOVE DISPOSIZIONI SUL PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO UNIFICATO
Con nota DAG 24.3.2025 n. 60633U il Dipartimento per gli Affari di Giustizia ha fornito a tutti gli Uffici Giudiziari le nuove disposizioni sull'omissione del contributo unificato, ex art. 14 comma 3.1 del DPR 115/2002.
Nelle procedure esecutive, in particolare, in ragione del diverso quadro normativo delineato con la Legge n. 207 del 20.12.2024 (legge di bilancio 2025), deve intendersi superata ogni precedente e diversa indicazione operativa fornita con la circolare DAG 36550.U del 31.3.2015 nella parte in cui precisava che il contributo unificato nelle procedure esecutive dovesse essere versato al momento del deposito dell'istanza di assegnazione e di vendita.
Il pagamento del contributo va assolto sempre al momento dell'iscrizione al ruolo della procedura esecutiva, che si rammenta può avvenire anche su istanza del debitore o di terzo opponente.
Si pubblicano i provvedimenti del 10.04.2025 e del 16.04.2025 a firma del Presidente della IV sezione del Tribunale, Dott. Michele Guernelli.
Si invita l'utenza a prestare la massima attenzione sui soggetti e su nuovi adempimenti dovuti all'atto dell'iscrizione al ruolo delle procedure esecutive, in special modo per le procedure ex artt. 605 e segg. C.p.c..
Circ. DAG 24.03.2025 n. 60633 - Omesso_pagamento_contributo_unificato
Provvedimento 10.04.2025 - Per procedura CU esecutive
Provvedimento 16.04.2025 - Procedure esecutive per consegna e rilascio ex art. 605 e ss. c.p.c.
ISTITUZIONE ELENCO COMMISSIONARI EX ART. 169 SEXIES DISP ATT. CPC
Viene pubblicato il provvedimento per la formazione dell’Elenco, con indicazione delle modalità di iscrizione e dei termini per il deposito delle relative domande presso la cancelleria delle esecuzioni mobiliari, previa richiesta di appuntamento da concordare via mail ad esecuzionimobiliari.tribunale.bologna@giustizia.it.
Per informazioni telefoniche contattare la Dott.ssa Teresa Cosenza allo 051 275 2132
Piano :
ammezzato (palazzo Legnani-Pizzardi)
Stanza :
4.10 - 4.13 - 4.16 - 4.19 - 4.20
Telefono:
Responsabile:
dott.ssa Elisa STRAZZI, Direttrice amministrativa III F3
Personale amministrativo:
dott.ssa Barbara CIURLI', Funzionaria giudiziaria III F1
dott.ssa Anna SCOGNAMIGLIO, Funzionaria giudiziaria III F1
dott.ssa Mariella MISCIAGNA, Assistente giudiziaria II F2
sig.ra Giuseppina LASCALA, Operatrice Data Entry II F1
Orario al pubblico:
Per le informazioni è attivo uno sportello telefonico dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 12.00.
Telefono n. 051-2752117 (si avvisa l'utenza che a causa dell’intenso traffico di chiamate, ci potrebbero essere difficoltà nel prendere la linea).
Previo appuntamento on line sul sito: tribunale.bologna.giustizia.it – Prenotazione Accessi Cancelleria ci si può recare negli stessi orari alla stanza n. 3.34A (piano terra, scala 6) per deposito atti/istanze/ consultazione fascicoli/richiesta copie.
Le copie si possono ritirare esclusivamente il lunedì e il venerdì dalle 10 alle 11.30.
Ubicazione:
Via Luigi Carlo Farini, 1
Si informa l'utenza che le modalità di deposito atti/istanze/rendiconti sono le seguenti:
1- invio telematico (PCT);
2 - deposito presso lo sportello (scala 6, piano terra, stanza 3.34A) previo appuntamento on line sul sito: tribunale.bologna.giustizia.it - Prenotazione Accessi Cancelleria;
3 - spedizione a mezzo raccomandata A/R all'indirizzo: Tribunale di Bologna, Cancelleria Giudice Tutelare, via Farini n. 1 - Bologna.
Non verranno accettati atti inviati a mezzo mail o pec.
Competenze Ufficio:
ricezione istanze e ricorsi; trattazione dei procedimenti; aggiornamento sistemi informatici; rilascio copie; rendiconti; inserimento atti; archiviazione fascicoli.
Attività svolte:
COSA È
L'amministrazione di sostegno è rivolta a tutte le persone che per effetto di una menomazione, sia fisica che psichica, si trovano nell'impossibilità di provvedere, anche in via temporanea, ai propri interessi (anziani, disabili fisici o psichici, alcolisti, tossicodipendenti, malati) e che non hanno la piena autonomia nella vita quotidiana.
La finalità precipua pertanto è quella di tutelare, con la minore limitazione possibile della capacità di agire, le persone prive in tutto o in parte di autonomia nell'espletamento delle funzioni della vita quotidiana mediante interventi di sostegno temporaneo o permanente in grado di andare incontro alle loro esigenza, anche aiutandole ad affrontare problemi concreti (come acquistare, vendere, affittare un appartamento o investire somme di denaro).
Per questa ragione il ricorso per la nomina dell'amministrazione di sostegno deve specificare l'atto o le tipologie di atti per il quale è richiesta l'assistenza.
NORMATIVA
CHI LO PROPONE
Il ricorso può essere presentato in proprio (sia dal beneficiario personalmente ovvero dal coniuge, dalla persona stabilmente convivente, ovvero dai parenti entro il quarto grado e affini entro il secondo) o con l'assistenza di un legale.
Se presentato in proprio, il ricorrente deve recarsi personalmente in cancelleria, munito di un documento di identità valido oppure depositare il ricorso con la firma autenticata da un pubblico ufficiale.
Il ricorso deve essere firmato dal ricorrente. Se il beneficiario ha presentato il ricorso in proprio e non è in grado di firmare occorre precisare e documentare i motivi per i quali non è in grado di firmare.
Al ricorso deve essere allegato il consenso di tutti i parenti entro il 2^ grado, del coniuge e dei parenti entro il 4^ grado che abbiano informazioni utili per la procedura: tale consenso va accompagnato dalla fotocopia del documento della persona che lo sottoscrive.
COME SI SVOLGE
Compilare il modello di ricorso proposto e disponibile sul sito (nome file "ricorso nomina ADS") indicando i dati anagrafici completi del ricorrente, del beneficiario e dei parenti del medesimo. Specificare dettagliatamente le operazioni da compiere indicando ove presenti, le somme da riscuotere o da reinvestire e a quale titolo.
Compilare la nota di accompagnamento (disponibile sul sito sotto il nome "nota iscrizione") nelle parti contrassegnate con X.
COSTI
A partire dal 01.03.2023 è richiesta anticipazione forfettaria di € 27,00 da corrispondersi esclusivamente con pagamento telematico (come da vademecum allegato).
Il giudizio è esente dal versamento del contributo unificato e da imposta di registro. E' soggetta però ai diritti di copia: il rilascio delle copie del decreto di nomina dell'amministratore è soggetto al pagamento dei diritti di copia come da normativa vigente che variano in funzione del numero delle pagine (per gli importi consultare il file disponibile sul sito denominato "diritti di copia 2014").
DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE:
Se sono stati depositati tutti i documenti necessari e se all'udienza fissata saranno presenti il beneficiario e l'amministratore proposto, il decreto di nomina potrà essere emesso alla medesima udienza e l'amministratore potrà prestare il giuramento ed assumere immediatamente le funzioni attribuitegli.
Se la documentazione risulterà incompleta ovvero in caso di assenza dell'amministratore all'udienza, l'amministratore potrà assumere le funzioni solo dopo aver prestato il giuramento ad altra udienza che verrà all'uopo fissata.
SCARICA I DOCUMENTI:
COSA E'
E' il ricorso contro il provvedimento al Trattamento Sanitario Obbligatorio (T.S.O.) convalidato dal Giudice Tutelare.
NORMATIVA
Legge n. 180 del 13 maggio 1978 - art. 5.
CHI PUO' RICHIEDERLO
Chi è sottoposto a trattamento sanitario obbligatorio e chiunque vi abbia interesse può proporre ricorso al Tribunale competente per territorio.
COME SI SVOLGE
Il ricorso può essere presentato mediante raccomandata con avviso di ricevimento e le parti possono stare in giudizio senza assistenza di un difensore e farsi rappresentare da persona munita di mandato scritto in calce al ricorso o in un atto separato.
COSTI
Esente da contributo unificato e da marca per diritti.
COSA E'
L'interruzione volontaria è possibile, salvo casi eccezionali, entro i primi 90 giorni quando la prosecuzione della gravidanza, il parto o la maternità comporterebbero un serio pericolo per la salute fisica o psichica della donna.
NORMATIVA
Legge n. 194 del 22 maggio 1978.
CHI PUO' RICHIEDERLA
Se la donna è minorenne, è richiesto l'assenso di chi esercita la potestà o la tutela; se vi sono seri motivi che impediscono o sconsigliano la consultazione di tali persone o se queste rifiutano l'assenso o esprimono pareri difformi, la minore può essere autorizzata a decidere l'interruzione di gravidanza dal Giudice tutelare.
COME SI SVOLGE
La donna si deve rivolgere, per la documentazione medica attestante le predette condizioni, ad un consultorio o ad una struttura autorizzata o ad un medico di fiducia. Il consultorio, la struttura o il medico cui si è rivolta trasmette la relazione medica al Gudice tutelare il quale sente la minore e può svolgere approfondimenti istruttori.
COSTI
Esente.
COSA E'
E' la procedura necessaria per ottenere il rilascio/rinnovo del passaporto in alcuni casi particolari.
La legge 16/01/2003 n. 3 (Collegato alla finanziaria) [pubblicata sulla G.U. n.15 del 20/01/2003 S.O. n. 3, entrata in vigore il 4 febbraio 2003] e s.m.i. ha stabilito come regola generale quella dell'assenso, limitando la necessità di autorizzazione da parte del giudice tutelare ai casi in cui l'assenso manchi.
Quindi l'autorizzazione è necessaria:
RIFERIMENTI NORMATIVI
Art. 24 L. N° 1185 del 21/11/67, art. 3 lett. A e B, come modificata dalla L. 16/01/2003 n. 3 e s.m.i. . Vedi anche sentenza C.Cost. n° 464/97 (filiazione naturale – equiparazione).
CHI
Il genitore di figlio minore, cittadino italiano o rifugiato politico e residente in Italia, quando manca dell'assenso dell'altro genitore.
E' competente il Giudice Tutelare del luogo di residenza del minore.
Se il minore risiede all'estero è competente l'autorità consolare del paese di residenza
COME
Per mezzo di domanda in carta semplice, allegando:
Occorre nota di iscrizione a ruolo Camera di Consiglio Codice 4.13.040 - Autorizzazione al rilascio di documento valido per l'espatrio (art. 3 lett. A-B, L. n. 1185/1967).
COSTO
E' esente da contributo unificato.
E' dovuto il diritto forfettario di € 27.00. (da pagare con piattaforma Pago PA)
INOLTRE
L'interessato, ottenuta l'autorizzazione, deve consegnare copia conforme della stessa alla Questura, che rilascerà il passaporto.
Nel caso in cui il minore risieda all'estero le funzioni del giudice tutelare sono esercitate dal Console (DPR 5/1/1967 n° 200 art. 34).
A far data dal 26/06/2012 il minore può viaggiare in Europa e all'estero solo con un documento di viaggio individuale.
SCARICA I DOCUMENTI:
COSA E'
I genitori congiuntamente, o quello di essi che esercita in via esclusiva la responsabilità genitoriale, rappresentano)i figli nati e nascituri, fino alla maggiore età o all'emancipazione, in tutti gli atti civili e ne amministrano i beni. Gli atti di ordinaria amministrazione, esclusi i contratti con i quali si concedono o si acquistano diritti personali di godimento, possono essere compiuti disgiuntamente da ciascun genitore.
Si applicano, in caso di disaccordo o di esercizio difforme dalle decisioni concordate, le disposizioni dell'articolo 316.
I genitori non possono alienare, ipotecare o dare in pegno i beni pervenuti al figlio a qualsiasi titolo, anche a causa di morte, accettare o rinunziare ad eredità o legati, accettare donazioni, procedere allo scioglimento di comunioni, contrarre mutui o locazioni ultranovennali o compiere altri atti eccedenti l'ordinaria amministrazione né promuovere, transigere o compromettere in arbitri [806 c.p.c.] giudizi relativi a tali atti, se non per necessità o utilità evidente del figlio dopo autorizzazione del giudice tutelare [43, 45; 747 c.p.c.].
I capitali non possono essere riscossi senza autorizzazione del giudice tutelare, il quale ne determina l'impiego.
L'esercizio di una impresa commerciale non può essere continuato [2195] se non con l'autorizzazione del giudice tutelare.
NORMATIVA DI RIFERIMENTO
Art. 320 C.C.
CHI PUÒ RICHIEDERLO
I genitori congiuntamente, o quello di essi che esercita in via esclusiva la responsabilità genitoriale.
OBBLIGO DI NOMINARE UN DIFENSORE
L'assistenza di un difensore è facoltativa.
COME SI RICHIEDE e DOCUMENTI NECESSARI
Per richiedere l'autorizzazione in nome e per conto del minore da parte del genitore è necessario compilare gli appositi moduli (in calce riportati e scaricabili) iin base alla tipologia di richiesta, da depositare in cancelleria.
QUANTO COSTA
E' esente da contributo unificato.
E' dovuta l'anticipazione forfettaria di 27 euro.
Per la richiesta copie del provvedimento del Giudice Tutelare il pagamento dei diritti di Cancelleria dovuti è da corrispondersi esclusivamente con pagamento telematico.
TEMPI
Qualche settimana.
POSSIBILITÀ DI IMPUGNAZIONE
È possibile impugnare il provvedimento.
SCARICA I DOCUMENTI:
Piano :
ammezzato (palazzo Legnani-Pizzardi)
Stanza :
4.16
Responsabile:
dott.ssa Elisa STRAZZI, Direttrice amministrativa III F3
Ubicazione:
Via Luigi Carlo Farini, 1
Orario al pubblico:
Per le informazioni è attivo uno sportello telefonico dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 12.00.
Telefono n. 051-2752117 (si avvisa l'utenza che a causa dell’intenso traffico di chiamate, ci potrebbero essere difficoltà nel prendere la linea).
Previo appuntamento on line sul sito: tribunale.bologna.giustizia.it – Prenotazione Accessi Cancelleria ci si può recare negli stessi orari alla stanza n. 3.34A (piano terra, scala 6) per deposito atti/istanze/ consultazione fascicoli/richiesta copie.
Le copie si possono ritirare esclusivamente il lunedì e il venerdì dalle 10 alle 11.30.
Ubicazione:
Via Luigi Carlo Farini, 1
Si informa l'utenza che le modalità di deposito atti/istanze/rendiconti sono le seguenti:
1- invio telematico (PCT);
2 - deposito presso lo sportello (scala 6, piano terra, stanza 3.34A) previo appuntamento on line sul sito: tribunale.bologna.giustizia.it - Prenotazione Accessi Cancelleria;
3 - spedizione a mezzo raccomandata A/R all'indirizzo: Tribunale di Bologna, Cancelleria Giudice Tutelare, via Farini n. 1 - Bologna.
Non verranno accettati atti inviati a mezzo mail o pec.
Competenze Ufficio:
ricezione istanze e ricorsi; trattazione dei procedimenti; aggiornamento sistemi informatici; rilascio copie; rendiconti; inserimento atti; archiviazione fascicoli.
Attività svolte:
COSA È
Nel caso in cui i genitori di minori non si trovino nel territorio italiano e non possano esercitare la potestà, si apre la tutela presso il Tribunale di residenza del minore.
La persona presso la quale il minore è domiciliato deve darne notizia entro 10 giorni al Giudice Tutelare che provvede ad aprire la tutela designando quale tutore la persona indicata dal genitore o preferibilmente gli ascendenti o altri parenti prossimi o affini del minore.
NORMATIVA DI RIFERIMENTO
Art. 343 cod. civ.
CHI PUÒ RICHIEDERLO
Il minore, la persona al quale il minore è stato affidato, la Questura (pronto intervento) o il Tribunale dei Minorenni.
OBBLIGO DI NOMINARE UN DIFENSORE
L'assistenza di un difensore è facoltativa.
COME SI RICHIEDE e DOCUMENTI NECESSARI
Per richiedere la tutela del minore è necessario compilare l'apposito modulo (in calce riportato e scaricabile), da depositare in cancelleria. Chiunque venga a conoscenza della mancanza di genitori esercenti la potestà è tenuto a darne notizia all'autorità giudiziaria, che provvede a prendere in carico il minore e a nominarne un tutore. Sono da presentare gli eventuali documenti comprovanti la situazione di mancanza o impossibilità dei genitori a provvedere.
QUANTO COSTA
A partire dal 01.03.2023 è richiesta anticipazione forfettaria di € 27,00 da corrispondersi esclusivamente con pagamento telematico (come da vademecum allegato).
TEMPI
Qualche settimana.
POSSIBILITÀ DI IMPUGNAZIONE
È possibile impugnare il provvedimento.
SCARICA I DOCUMENTI:
RICHIESTA AUTORIZZAZIONI EX ART. 320 C.C. (esenti dal pagamento di € 27)
SCARICA I DOCUMENTI:
COSA E'
È un istituto previsto per salvaguardare le persone parzialmente incapaci. Nel caso di persone in condizione di abituale infermità fisica o mentale si richiede la tutela o l’amministrazione di sostegno.
Tra queste categorie rientrano:
Sono causa di inabilitazione anche la prodigalità (inclinazione a spendere eccessivamente e in modo avventato), l'abuso abituale di bevande alcoliche o di stupefacenti che espongano il soggetto o la sua famiglia a gravi pregiudizi economici, il sordomutismo e la cecità dalla nascita o dalla prima infanzia, qualora non supportati da educazione sufficiente.
A differenza del tutore, il curatore non è un rappresentante del soggetto in quanto non lo sostituisce ma lo affianca. La nomina del curatore serve, infatti, per integrare la volontà dell'incapace, previa autorizzazione del giudice tutelare, per gli atti eccedenti l'ordinaria amministrazione.
RIFERIMENTI NORMATIVI
Artt. 392 e 424 cod. civ. e segg.
CHI
La domanda dev’essere presentata, con l’ausilio di un avvocato, tramite ricorso presso il Tribunale del luogo di residenza o domicilio dell’inabilitato.
Il ricorso per inabilitazione può essere fatto da:
Se l'inabilitando si trova sotto la potestà dei genitori o ha per curatore uno dei genitori, l'inabilitazione può essere promossa solo su istanza del genitore medesimo o del pubblico ministero.
Piano :
ammezzato (palazzo Legnani-Pizzardi)
Stanza :
4.08
Responsabile:
dott.ssa Elisa STRAZZI, Direttrice amministrativa III F3
Personale amministrativo:
dott.ssa Stefania SCARPIELLO, Cancelliera esperta II F3
dott.ssa Maddalena MIGNARDI, Cancelliera esperta II F3
Ubicazione:
Via Luigi Carlo Farini, 1
Competenze Ufficio:
si occupa di tutte le fasi dalla fase di iscrizione a ruolo fino agli adempimenti successivi alla pubblicazione delle sentenze, nelle seguenti materie: Misure di Protezione contro gli Abusi Familiari ( cod. 111601), Ricorsi per Violenza Domestica o di Genere (cod. 111602), TSO, Nulla Osta Trapianti tra Viventi, Modifica delle Condizioni di Separazione, Modifica delle Condizioni di Divorzio, Regolamentazione dell’Esercizio della Responsabilità Genitoriale e modifiche, Fondo Patrimoniale, Sequestro Beni del Coniuge Separato, Attribuzione Quota Pensione/TFR, Adozione Maggiorenne, Altri Istituti di VG.
Le uniche modalità di deposito sono telematiche in ottemperanza a quanto previsto dalle Specifiche Tecniche per il Processo Civile Telematico (PCT) di cui al D.M. n. 44/2011 e successive modificazioni.
(aggiornato: 09 giugno 2025)
Avviso all'utenza:
Considerata la riservatezza dei dati trattati dalla Cancelleria della Volontaria Giurisdizione, si comunica che il personale addetto non può dare informazioni telefoniche sullo stato delle procedure in corso. Le informazioni di carattere generale sono reperibili sul sito istituzionale del Tribunale di Bologna, nella sezione "Come fare per...".
Piano :
secondo (palazzo Legnani-Pizzardi)
Stanza :
6.40
Responsabile:
Dott.ssa Elisa STRAZZI, Direttrice amministrativa III F3
Personale amministrativo:
dott.ssa Rossella NAPOLITANO, Funzionaria giudiziaria III F3
dott. Francesco DROSI, Funzionario giudiziario AIII F1
dott.ssa Jessica DE NIGRIS, Assitente giudiziaria AII F2
Orario al pubblico:
Per le informazioni relative all'UFFICIO SUCCESSIONI è attivo uno sportello telefonico dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 12.00.
Telefono n. 051-2752015 (si avvisa l'utenza che a causa dell'intenso traffico di chiamate, ci potrebbero essere difficoltà nel prendere la linea).
Previo appuntamento on line sul sito: tribunale.bologna.giustizia.it – Prenotazione Accessi Cancelleria ci si può recare negli stessi orari alla stanza n. 3.34A (piano terra, scala 6) per deposito atti/istanze/consultazione fascicoli/richiesta copie.
Le modalità di deposito atti/ istanze sono le seguenti:
- invio telematico (PCT)
- deposito presso lo sportello (scala 6, piano II, stanza 6.40)
- spedizione a mezzo raccomandata A/R all'indirizzo: Tribunale di Bologna, Cancelleria Successioni, via Farini n. 1 - Bologna.
Non verranno accettati atti inviati a mezzo mail o pec.
Le copie si possono ritirare esclusivamente il lunedì e il venerdì dalle 10 alle 11.30 (scala 6, piano terra, stanza 3.34A)
Ubicazione:
Via Luigi Carlo Farini, 1
Attività svolte:
COSA E'
L'eredità puo' essere accettata con beneficio d'inventario. Tale accettazione ha lo scopo di tenere separato il patrimonio del defunto da quello dell'erede e, di conseguenza, l'erede risponde di eventuali passività solo nei limiti di quanto ha ereditato.
E' l'unica forma di accettazione per minori, interdetti, inabilitati e per le persone giuridiche. L'accettazione con beneficio si fa con dichiarazione ricevuta dal notaio o dal cancelliere del Tribunale competente (cioè il Tribunale dell'ultimo domicilio del defunto), entro tre mesi dalla morte se si è nel possesso dei beni o entro dieci anni se non si e' nel possesso dei beni.
NORMATIVA DI RIFERIMENTO
Artt. 484 e ss. c.c.
CHI PUO' FARLO
Puo' essere effettuata dagli eredi. L'accettante deve presentarsi personalmente, se maggiorenne.
Nel caso di minore, devono presentarsi entrambi i genitori, o colui che esercita l'esclusiva potestà, nel caso sia intervenuto il decesso di uno dei genitori.
Nel caso di persone giuridiche, minori, interdetti, inabilitati, l'accettazione può essere effettuata da chi li rappresenta, purchè munita/o di copia conforme del provvedimento di autorizzazione del Giudice Tutelare.
Non è richiesta l'assistenza di un difensore.
DOCUMENTI NECESSARI
Per la redazione dell'atto occorrono:
1) certificato di morte in originale per trascrizione atto;
2) dichiarazione sostitutiva di certificato di morte in cui deve essere indicata (come da fac-simile sotto riportato):
- l'ultima residenza del defunto, cioè la città dove il defunto era residente al momento del decesso;
- i dati anagrafici del defunto;
- il codice fiscale del defunto;
3) fotocopia della carta di identità dell'accettante (anche se minore o interdetto, inabilitato o amministrato);
4) fotocopia del codice fiscale dell'accettante (anche se minore o interdetto, inabilitato o amministrato);
5) fotocopia della carta di identità di coloro (es. genitori, tutore, ecc.) che intervengono all'atto, ossia che accettano per conto del minore o interdetto, inabilitato o amministrato;
6) fotocopia del codice fiscale di coloro (es. genitori, tutore, ecc.) che intervengono all'atto, ossia che accettano per conto del minore o interdetto, inabilitato o amministrato;
7) copia conforme del verbale di pubblicazione del testamento (solo se esiste il testamento);
8) n. 2 marche da bollo cartacee da € 16,00;
9) n. 1 marca da € 11,80 (per diritti di copia) mediante pagamento telematico (come da modello istruzioni sotto riportato);
10) versamento per la trascrizione dell'Atto di Accettazione con Beneficio di Inventario di € 294,00 da effettuarsi (presso una qualunque banca) lo stesso giorno della redazione dell'atto tramite Modello F24, che l'accettante riceverà dalla Cancelleria subito dopo la redazione dell'atto;
11) se l'accettante è minore/interdetto/inabilitato o sottoposto ad amministrazione di sostegno, e' necessaria una copia conforme dell'autorizzazione del Giudice Tutelare.
Per ottenere la copia dell'atto:
- una marca cartacea da euro 16,00;
- una marca da euro 11,80 (diritti di copia) mediante pagamento telematico (come da modello istruzioni sotto riportato).
DOVE SI RICHIEDE
L'atto può essere formalizzato presso la Cancelleria del Tribunale - Ufficio Succesioni - previo appuntamento.
SCARICA I DOCUMENTI
COSA E'
La persona nominata come esecutore testamentario puo', con dichiarazione ricevuta dal cancelliere del Tribunale competente (Tribunale dell'ultimo domicilio del defunto), rinunciare all'incarico.
NORMATIVA DI RIFERIMENTO
Art. 700 e ss. c. c.
CHI PUO' FARLO
L'esecutore testamentario nominato che vuole rinunciare all'incarico.
Non è richiesta l'assistenza di un difensore.
COME SI RICHIEDE e DOCUMENTI NECESSARI
Per la redazione dell'atto di rinuncia della carica di esecutore occorrono:
- copia conforme del testamento;
- documento valido d'identità' di colui che rinuncia all'incarico e fotocopia del medesimo documento;
- codice fiscale del defunto e di colui che rifiuta;
- n. 1 marca da bollo cartacea da € 16,00.
DOVE SI RICHIEDE
L'atto può essere formalizzato presso la Cancelleria del Tribunale - Ufficio Successioni - previo appuntamento.
RICHIESTA COPIA
Per richiedere copia dell'atto, occorre una marca da una marca cartacea da € 16,00 e una marca da € 11,80 (diritti di copia) mediante pagamento telematico (come da modello istruzioni sotto riportato).
SCARICA I DOCUMENTI
COSA È
Un erede può decidere di non accettare l'eredità destinatagli, manifestandolo espressamente. La rinuncia all'eredità deve farsi con dichiarazione, resa al notaio o al cancelliere del Tribunale dell'ultimo domicilio del defunto.
La rinuncia non può essere parziale, nè condizionata, nè a termine.
NORMATIVA DI RIFERIMENTO
Artt. 519 e ss. del Codice Civile.
CHI PUÒ FARLO
Può essere effettuata dagli eredi e, nel caso di minori, interdetti, inabilitati e persone giuridiche, da chi li rappresenta.
Per minori, interdetti ed inabilitati deve essere preventivamente richiesta l'autorizzazione del Giudice Tutelare.
Nel caso di minorenni si devono presentare entrambi i genitori o quello che esercita la potestà in via esclusiva con la copia conforme del provvedimento di autorizzazione del Giudice Tutelare.
Non è richiesta l'assistenza di un difensore.
COME SI RICHIEDE
L'atto viene formalizzato presso la Cancelleria - Ufficio Successioni - previo appuntamento.
DOCUMENTI NECESSARI
1) dichiarazione sostitutiva di certificazione di morte con indicazione dell'ultima residenza e del codice fiscale del defunto (vedi fac-simile allegato);
2) il rinunciante deve essere munito di un valido documento di riconoscimento e del Codice Fiscale;
3) copia conforme del verbale di pubblicazione del testamento (solo se esiste un testamento);
4) n. 2 marche da bollo cartacee da € 16,00;
5) n.1 marca da bollo da € 11,80 (diritti di copia) mediante pagamento telematico (come da modello istruzioni sotto riportato);
6) versamento per la registrazione dell'atto di € 200,00 (da effettuarsi presso la Banca o l'Ufficio Postale) lo stesso giorno della redazione dell'atto tramite modello F24 che il rinunciante riceverà da questa Cancelleria subito dopo la redazione dell'atto. La ricevuta di pagamento dovrà essere immediatamente riconsegnata all'Ufficio come prova dell'avvenuto pagamento;
PER OTTENERE LA COPIA
- una marca da bollo cartacea da euro 16,00;
- una marca da euro 11,80 (diritti di copia) mediante pagamento telematico (come da modello istruzioni sotto riportato).
SCARICA I DOCUMENTI
COSA È
Chi ha rinunciato all'eredità, fino a che il diritto di accettare non si è prescritto, può revocare la rinuncia presentandosi dinanzi al cancelliere per rendere la dichiarazione contraria a quella effettuata con l'atto di rinuncia.
NORMATIVA DI RIFERIMENTO
Artt. 525 e ss. del Codice Civile.
CHI PUÒ FARLO
Può essere effettuata dagli eredi e, nel caso di minori, interdetti, inabilitati e persone giuridiche, da chi li rappresenta.
Per minori, interdetti ed inabilitati deve essere preventivamente richiesta l'autorizzazione del Giudice Tutelare.
Nel caso di minorenni si devono presentare entrambi i genitori o quello che esercita la potestà in via esclusiva con la copia conforme del provvedimento di autorizzazione del Giudice Tutelare.
Non è richiesta l'assistenza di un difensore.
COME SI RICHIEDE
L'atto viene formalizzato presso la Cancelleria - Ufficio Successioni - previo appuntamento.
DOCUMENTI NECESSARI
1) dichiarazione sostitutiva di certificazione di morte con indicazione dell'ultima residenza e del codice fiscale del defunto (vedi fac-simile allegato);
2) il richiedente deve essere munito di un valido documento di riconoscimento e del Codice Fiscale;
4) n. 2 marche da bollo cartacee da € 16,00;
5) n.1 marca da € 11,80 per diritti di copia mediante pagamento telematico (come da modello istruzioni sotto riportato);
6) versamento per la registrazione dell'atto di € 200,00 (da effettuarsi presso la Banca o l'Ufficio Postale) lo stesso giorno della redazione dell'atto tramite modello F24 che il richiedente riceverà da questa Cancelleria subito dopo la redazione dell'atto. La ricevuta di pagamento dovrà essere immediatamente riconsegnata all'Ufficio come prova dell'avvenuto pagamento;
PER OTTENERE LA COPIA
- una marca da bollo cartacea da € 16,00;
- una marca da € 11,80 per diritti di copia mediante pagamento telematico (come da modello istruzioni sotto riportato).
SCARICA I DOCUMENTI
COSA E'
Se l'eredità non è stata accettata da alcuno e non vi sia nessuno nel possesso dei beni ereditari, per evitare che il patrimonio resti privo di tutela giuridica, è prevista la nomina di un curatore dell'eredità stessa che opera con funzioni di amministratore sotto la vigilanza del Giudice della successione.
Il curatore ha il compito di salvaguardare gli interessi dell'eredità, occupandosi di: farne l'inventario, rispondere ad eventuali istanze proposte contro di essa, amministrarla o devolverla allo Stato se essa non viene accettata.
Per gli atti che vanno oltre l'ordinaria amministrazione, il curatore deve chiedere l'autorizzazione del Giudice.
Infatti, tutti i compiti del curatore sono vigilati dal Giudice, il quale puo' in qualsiasi momento chiederne conto al curatore e, se opportuno, revocarne la nomina.
Il curatore cessa dalla sua carica se interviene accettazione da parte di un erede (art. 532 c.c.) o, in assenza di eredi, nel momento della devoluzione allo Stato a 10 anni dalla morte (art. 586 c.c.).
NORMATIVA DI RIFERIMENTO
Artt. 528 e ss. c.c.
CHI PUO' RICHIEDERLO
L'istanza per la dichiarazione di giacenza e la nomina del curatore può essere proposta da chi vi ha interesse.
COME SI RICHIEDE e DOCUMENTI NECESSARI
Per chiedere l'apertura della procedura di eredità giacente occorrono:
- ricorso al Giudice della successione e relativa nota di iscrizione (nella sezione modulistica: "nota accompagnamento generica per successioni");
- certificato di morte;
- diritto forfettario di euro 27,00 mediante pagamento telematico (come da modello istruzioni sotto riportato);
- contributo unificato di euro 98,00 mediante pagamento telematico (come da modello istruzioni sotto riportato).
DOVE SI RICHIEDE
Il ricorso va depositato telematicamente
QUANTO COSTA
- Contributo unificato di euro 98,00 tramite versamento telematico;
- diritto forfettario di euro 27,00 tramite versamento telematico.
SCARICA I DOCUMENTI
COSA È
Chi fa testamento può nominare uno o più esecutori testamentari per curare l'esecuzione delle disposizioni testamentarie. La persona nominata può accettare l'incarico, con dichiarazione ricevuta dal cancelliere del Tribunale competente (Tribunale dell'ultimo domicilio del defunto).
NORMATIVA DI RIFERIMENTO
Artt. 700 e ss. c.c.
CHI PUÒ FARLO
L'esecutore testamentario che accetta l'incarico.
Non è richiesta l'assistenza di un difensore.
COME SI RICHIEDE e DOCUMENTI NECESSARI
L'atto può essere formalizzato presso la Cancelleria del Tribunale - Ufficio Successioni - previo appuntamento.
Per la redazione dell'atto di accettazione della carica di esecutore occorrono:
- copia conforme del verbale di pubblicazione del testamento;
- fotocopia della Carta di identità (o di altro documento valido di riconoscimento) dell'accettante;
- fotocopia del codice fiscale dell'accettante;
-dichiarazione sostitutiva di certificazione di morte attestante l'ultima residenza del defunto e codice fiscale;
- N. 2 marche da bollo cartacee da € 16,00;
- N. 1 marca da € 11,80 (per diritti di copia) mediante pagamento telematico (come da modello istruzioni sotto riportato).
- versamento per la registrazione dell'Atto di Accettazione della carica di Esecutore di € 200,00 da effettuarsi (presso una qualunque banca) lo stesso giorno della redazione dell'atto tramite modello F24, che l'accettante riceverà dalla Cancelleria subito sopo la redazione dell'atto.
PER OTTENERE LA COPIA
- una marca da bollo cartacea da euro 16,00;
- una marca da euro 11,80 (diritti di copia) mediante pagamento telematico (come da modello istruzioni sotto riportato).
SCARICA I DOCUMENTI
COSA E'
I notai devono trasmettere alla cancelleria del Tribunale competente e, cioè, quello dell'ultimo domicilio del defunto, copia dei verbali di pubblicazione dei testamenti olografi e dei verbali di registrazione dei testamenti pubblici.
Il cancelliere provvede a raccogliere le copie dei testamenti e ad annotarli in apposita rubrica.
NORMATIVA DI RIFERIMENTO
Art. 662 c.c. e art. 55 norme attuative c.c.
CHI PUO' RICHIEDERLO
Le copie dei verbali di pubblicazione dei testamenti olografi e dei verbali di registrazione dei testamenti pubblici possono essere esaminate da chiunque ne faccia richiesta.
ASSISTENZA DI UN DIFENSORE
Non è richiesta l'assistenza di un difensore.
COME SI RICHIEDE E DOCUMENTI NECESSARI
Chiunque può farne richiesta direttamente alla cancelleria del Tribunale.
QUANTO COSTA
La richiesta di consultazione testamenti non comporta alcun costo.
COSA E'
L'atto di notorietà o attestazione giurata consiste nella dichiarazione fatta dinanzi ad un pubblico ufficiale e sotto giuramento, da persone che attestano fatti di cui sono a conoscenza e che sono pubblicamente conosciuti.
Gli atti notori possono riguardare tutti i fatti ai quali la legge attribuisce effetti giuridici e tutte quelle attestazioni che non siano in contrasto con la legge.
Può essere fatto da chiunque abbia un interesse all'atto, indipendentemente dalla residenza. Nel caso di successione può presentarsi un solo parente.
il richiedente si reca in cancelleria con due testimoni maggiorenni, capaci e che non abbiano interesse all'atto (art. 50 l. 89/1913).
Spesso per persone straniere viene fatto l'atto notorio ad uso matrimonio per sostituire l'atto di nascita o la posizione di stato civile.
Non è richiesta l'assistenza di un difensore.
L'atto viene formalizzato in Cancelleria - previo appuntamento.
INDICAZIONI SPECIFICHE
1) Per rifugiati e/o stranieri:
- occorre esibire carta di identità e permesso di soggiorno in originale e in corso di validità e produrre fotocopia dello stesso documento,
- se scaduto, occorre esibire bollettino postale pagato per il rinnovo,
- se non si parla correttamente in lingua italiana, occorre premunirsi a proprie spese dell'ausilio di un interprete.
2) Per le successioni:
Successione legittima: occorre produrre certificato di morte, copia dei documenti di identità validi di tutti gli eredi
Successione testamentaria: occorre produrre la copia autentica della pubblicazione del testamento.
Occorre inoltre produrre in caso di esistenza:
copia di eventuali sentenze di separazione tra defunto e coniuge;
fotocopia di polizza assicurativa, nel caso in cui sia necessario farne riferimento all'interno dell'atto di notorietà;
COMPETENZA
Gli atti notori possono essere ricevuti dal cancelliere (sono competenti tutti i cancellieri, senza una particolare competenza per territorio e indipendentemente dall'ufficio di appartenenza, quindi sia del Tribunale che del Giudice di Pace).
COSTI
- Per l'originale che resta in cancelleria:
1 marca da bollo cartacea da € 16,00.
- Per la copia conforme, rilasciata entro tre giorni (urgente):
1 marca da bollo cartacea da € 16,00;
1 marca da € 35,40 (per diritti di cancelleria) mediante pagamento telematico (come da modello istruzioni sotto riportato).
- Per la copia rilasciata dopo tre giorni:
1 marca da bollo cartacea da € 16,00;
1 marca da € 11,80 (per diritti di cancelleria) mediante pagamento telematico (come da modello istruzioni sotto riportato).
SCARICA I DOCUMENTI
- Modello istruzioni pagamento telematico.
FONTE
Piano :
amezzato (palazzo Legnani-Pizzardi)
Stanza :
4.89 - 4.90 - 4.96 - 4.98 - 4.106 - 4.107
Responsabile:
Dott.ssa Elisa STRAZZI, Direttrice amministrativa III F3
Personale amministrativo:
Dott. Salvatore Mirko INFANTINO, Funzionario giudiziario III F1
Dott.ssa Elisabetta LELLI BENASSI, Funzionaria giudiziaria III F1
Sig.ra Giuliana RICCIOTTI, Assistente giudiziaria II F4
Dott. Rocco Gianluigi MARINO, Assistente giudiziario II F2
Sig.ra Patrizia FANTINI, Operatrice giudiziaria II F3
Sig. Massimiliano CURRAO, Ausiliario I F3
Orario al pubblico:
Dal lunedì al venerdì dalle ore 09:00 alle ore 12:30
Giorni di udienza:
Ubicazione:
Via Luigi Carlo Farini, 1
Attività svolte:
La Sezione Lavoro del Tribunale tratta tutti i procedimenti di primo grado in materia di lavoro e previdenza sociale, compresi gli accertamenti tecnici preventivi di cui all'art. 445 bis c.p.c., nonchè i procedimenti che le leggi speciali espressamente attribuiscono alla competenza al Tribunale in funzione di Giudice del Lavoro.