In questa sezione saranno raccolti i provvedimenti e i decreti che devono essere notificati per pubblici proclami.
Notificazione per pubblici proclami (art.150 C.p.C.)
(R.D. 28 ottobre 1940, n.1443)
Quando la notificazione nei modi ordinari è sommamente difficile per il rilevante numero dei destinatari o per la difficoltà di identificarli tutti, il capo dell'ufficio giudiziario davanti al quale si procede, può autorizzare, su istanza della parte interessata e sentito il pubblico ministero, la notificazione per pubblici proclami [disp. att. 50]. L'autorizzazione è data con decreto steso in calce all'atto da notificarsi; in esso sono designati, quando occorre, i destinatari ai quali la notificazione deve farsi nelle forme ordinarie e sono indicati i modi che appaiono più opportuni per portare l'atto a conoscenza degli altri interessati. In ogni caso, copia dell'atto è depositata nella casa comunale del luogo in cui ha sede l'ufficio giudiziario davanti al quale si promuove o si svolge il processo, e un estratto di esso è inserito nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica. La notificazione si ha per avvenuta quando, eseguito ciò che è prescritto nel presente articolo, l'ufficiale giudiziario deposita una copia dell'atto, con la relazione e i documenti giustificativi dell'attività svolta, nella cancelleria del giudice davanti al quale si procede [disp. att. 51].
Questa forma di notificazione non è ammessa nei procedimenti davanti al Giudice di Pace.
Riassumendo, per poter procedere a tale forma di notifica occorre:
La notifica si perfeziona con l’adempimento di cui al punto 4.