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Ammortamento titoli di credito smarriti o perduti

COS'È

Nel caso in cui un titolo di credito (es. assegno, libretto, cambiale) sia smarrito, distrutto o rubato se ne deve chiedere l'ammortamento. Con la procedura dell'ammortamento si priva il titolo della validità verso terzi e si ottiene un decreto che ne autorizza il pagamento o il suo duplicato.
In caso quindi di smarrimento, sottrazione o distruzione di un assegno bancario o circolare:

  • se ne deve fare denuncia al trattario o all'istituto emittente;
  • si deve fare denuncia all'autorità giudiziaria tramite Polizia e/o Carabinieri;
  • si deve fare richiesta di ammortamento indirizzata al Presidente del Tribunale del luogo dove il titolo è pagabile (salvo leggi speciali).

L'ammortamento non è previsto per gli assegni bancari emessi con la clausola "non trasferibile".
L'ammortamento dell'assegno bancario può essere richiesto solo dal beneficiario dell'assegno; l'ammortamento dell'assegno circolare può essere richiesto sia dal beneficiario che dall'istituto emittente.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

- R.d. n. 1736/1933 per assegni bancari e circolari al portatore;

- R.d. n. 1669/1933 per le cambiali.

DOVE SI RICHIEDE

La richiesta di ammortamento di un titolo di credito (es. assegno, libretto, cambiale) smarrito, distrutto o rubato si deve presentare al tribunale, o sezione distaccata di tribunale, del luogo in cui l'assegno bancario è pagabile, ovvero del luogo in cui vi sia uno stabilimento dell'istituto che ha emesso l'assegno circolare, o ancora del luogo in cui il ricorrente ha il domicilio.

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