Il divorzio è l’istituto giuridico che permette lo scioglimento del matrimonio celebrato con rito civile o la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato con rito religioso.
Il divorzio può essere congiunto o contenzioso.
Il divorzio congiunto può essere presentato solo dai coniugi che abbiano raggiunto un accordo su tutte le condizioni: affidamento dei figli, assegnazione della casa coniugale, assegni di mantenimento.
Generalmente la procedura si esaurisce in un'unica udienza e termina con la pubblicazione della sentenza di divorzio.
Il divorzio giudiziale può essere presentato dai coniugi quando non abbiano raggiunto un accordo sulle condizioni.
La procedura prevede una prima udienza presidenziale, seguita da una serie di udienze istruttorie. Al termine della causa viene emessa la sentenza di divorzio, inviata, dopo il passaggio in giudicato, agli uffici di stato civile del comune di celebrazione del matrimonio. La sentenza, se non viene fatta acquiescenza o se non viene notificata a cura dell’avvocato, passa in giudicato dopo sei mesi dalla pubblicazione.
Legge 1 dicembre 1970, n. 898, modificata con legge 6 marzo 1987, n. 74.
CHI PUO'RICHIEDERLOIl divorzio congiunto deve essere presentato da entrambi i coniugi, mediante ricorso diretto al Tribunale del luogo di residenza o domicilio dell’uno o dell’altro coniuge.
Il divorzio giudiziale può essere chiesto da un solo coniuge, mediante ricorso diretto al Tribunale del luogo in cui il coniuge resistente (convenuto) ha residenza o domicilio. Qualora il coniuge convenuto sia residente all’estero o risulti irreperibile, la domanda si propone al Tribunale di residenza o domicilio del ricorrente e, se anche questi è residente all’estero, a qualunque Tribunale della Repubblica.
CHI PUO' FARLOIl divorzio può essere chiesto dopo 12 mesi dalla comparsa dei coniugi di fronte il Presidente del tribunale in caso di separazione giudiziale.
Dopo sei mesi in caso di separazione consensuale.
I sei mesi decorrono dalla comparsa dei coniugi dinanzi il Presidente del tribunale, o dalla data certificata nell'accordo di separazione raggiunto a seguito di convenzione assistita da avvocati, oppure dalla data dell'atto contenente l'accordo di separazione concluso dinanzi all'ufficiale dello stato civile.
Tali termini si applicano alle domande di divorzio proposte dopo l'entrata in vigore della Legge 11/05/2015, anche quando sia pendente a tale data il procedimento di separazione personale.
Per procedure alternative al ricorso in Tribunale ai sensi della legge 10/11/2014 n.162, vedi nota collegata: Procedure alternative al ricorso in Tribunale per separazione e divorzio.
DOVE SI RICHIEDEIl ricorso, con allegati i documenti richiesti, deve essere presentato, telematicamente da parte dell'avvocato o presso:
Tribunale di Bologna, via Farini n.1 -
Sportello polifunzionale del contenzioso civile, piano terra, stanza 3.100
Orario: dal lunedì al venerdì, dalle ore 9:00 alle ore 12:00.
COSA OCCORREPer il divorzio congiunto:
Per il divorzio giudiziale:
Possibilità di impugnazione: sì.
TEMPILa sentenza di divorzio viene inviata allo stato civile del comune di celebrazione del matrimonio dalla cancelleria competente solo dopo il passaggio in giudicato della sentenza stessa.
La sentenza, se non viene fatta acquiescenza o se non viene notificata a cura dell’avvocato, passa in giudicato trascorsi sei mesi dalla pubblicazione.
COSTIL’art. 19 legge 74/1987 ha stabilito che “tutti gli atti, i documenti ed i provvedimenti relativi al procedimento di scioglimento del matrimonio o di cessazione degli effetti civili del matrimonio nonché ai procedimenti anche esecutivi e cautelari diretti ad ottenere la corresponsione o la revisione degli assegni di cui agli articoli 5 e 6 della legge 1.12.1970 n 898, sono esenti dall’imposta di bollo, di registro e da ogni altra tassa”.
La Corte Costituzionale con sentenza 154/1999 ha dichiarato l’illegittimità costituzionale di tale articolo “nella parte in cui non estende l’esenzione in esso prevista a tutti gli atti, i documenti ed i provvedimenti relativi al procedimento di separazione personale dei coniugi”.