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Separazione consensuale

COS'È

E’ la separazione che intercorre tra i coniugi quando vi è consenso tra di loro su come regolare i rapporti economici, finanziari, patrimoniali e quelli con i figli.

Qualora mancasse tale consenso, sarà necessario ricorrere alla separazione di tipo giudiziale, che comporta la necessità di essere rappresentati da un legale e di instaurare un procedimento contenzioso.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Art. 158 c.c.; art. 711 c.p.c.; artt. 706 e ss. c.p.c.

D.l. 12 settembre 2014, n. 132, convertito in l. 10 novembre 2014, n. 162.

DOVE SI RICHIEDE

In Comune, innanzi all'Ufficiale di Stato Civile (art. 2 L. cit.)

I coniugi possono separarsi consensualmente o d'accordo divorziare (far cessare gli effetti civili del matrimonio religioso ovvero ottenere lo scioglimento del matrimonio civile) ed anche ottenere la modifica concorde delle condizioni di separazione o di divorzio comparendo innanzi al Sindaco, in qualità di Ufficiale dello Stato Civile, o ad un suo delegato.

Questa procedura può essere utilizzata a condizione che:

  • vi sia accordo tra i richiedenti;
  • non vi siano figli minori o maggiorenni non ancora economicamente autosufficienti oppure incapaci  o portatori di handicap grave;
  • l'accordo non contenga patti di trasferimento patrimoniale.

E' competente l'Ufficiale di Stato Civile del Comune di residenza di uno dei coniugi o del Comune presso cui l'atto di matrimonio è stato iscritto o trascritto

COME SI SVOLGE

L'assistenza di un legale è facoltativa.


Con procedimento di negoziazione assistita da uno o più avvocati (art. 6 L. cit.)

Si tratta di procedura finalizzata a far sì che i coniugi, assistiti almeno da un avvocato per parte, addivengano, entro un certo termine, ad un accordo di separazione o di divorzio (cessazione degli effetti civili del matrimonio religioso o scioglimento del matrimonio), oppure di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio.

Se vi sono figli minori oppure maggiorenni incapaci o portatori di handicap gravi o non ancora economicamente autosufficienti l'accordo raggiunto con l'assistenza dell'avvocato deve essere trasmesso entro 10 giorni al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale competente , il quale se ritiene che l'accordo risponda all'interesse  dei figli lo autorizza; ove invece ritenga che non vi sia questa rispondenza lo trasmette entro 5 giorni al Presidente del Tribunale che dispone la comparizione dei coniugi entro 30 giorni, quindi provvede senza ritardo.

Se invece non si è in presenza di figli nelle condizioni sopra specificate (minori, maggiorenni non ancora economicamente autosufficienti, incapaci o portatori di handicap) l'accordo raggiunto è trasmesso al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale competente il quale se non ravvisa irregolarità rilascia agli avvocati il nulla-osta; l'avvocato della parte è obbligato a trasmettere entro il termine di  10 giorni copia autenticata dell'accordo all'Ufficiale dello Stato civile del Comune in cui il matrimonio fu iscritto o trascritto per le necessarie annotazioni.

L'accordo raggiunto a seguito della convenzione di negoziazione assistita tiene luogo dei corrispondenti provvedimenti giudiziali.

TEMPI

L'Ufficiale dello Stato Civile, quando riceve la dichiarazione dei coniugi, fissa una comparizione avanti a sé per la conferma dell'accordo non prima di 30 giorni.

Se i coniugi compaiono e confermano l'accordo, questo tiene luogo del corrispondente provvedimento giudiziario.

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