Benvenuto sul sito del Tribunale di Bologna

Tribunale di Bologna - Ministero della Giustizia

Tribunale di  Bologna
Ti trovi in:

Servizi penali


In questa sezione troverete le informazioni relative alle principali voci in materia di "Servizi penali" trattata dal Tribunale di Bologna.

 

COSA È

Il Giudice dell’esecuzione (G.E) decide sulle sentenze divenute esecutive per richieste di applicazione benefici ( indulto, estinzione del reato, estinzione della pena per decorso del tempo, abrogazione del reato, restituzione in termini, applicazione disciplina del reato continuato), questioni sul titolo esecutivo, determinazione pena, modifica Ente per svolgimento Lavori PP.UU., revoca di benefici di legge, applicazione pene accessorie, richieste di dissequestro beni, ammissione al credito.

NORMATIVA

Artt. 665 c.p.p. e seguenti

CHI PUÒ RICHIEDERLO

Art. 666 c.p.p.: “il giudice dell’esecuzione procede a richiesta del Pubblico Ministero, dell’interessato o del difensore”

ASSISTENZA DI UN DIFENSORE

Nel caso in cui si procede a richiesta del PM (es. revoca sospensione condizionale della pena o revoca di altri benefici) e viene fissata udienza, al fine del contraddittorio, è necessaria la nomina di difensore d’ufficio (sistema Lextel Difensori di ufficio del Foro di Bologna), alla liquidazione e al recupero procede l’apposito Ufficio.

DOVE

Presso il Tribunale, scala 10 , 2° piano, stanze 6.114 - 6.106 - 6.107

COME SI SVOLGE

Il G.E. decide con ordinanza che potrà essere emessa de plano o dopo udienza camerale ed è immediatamente esecutiva.

COSTI

Rilascio copie costo dei diritti di copia come per legge

MODULISTICA

Modulo richiesta copie

Modello istanza di revoca sentenza/decreto penale per abolizione del reato

> Modello istanza di applicazione beneficio dell'indulto art. 1 Legge n. 241/2006

Modello istanza di determinazione pena 

Modello istanza di estinzione del reato

Modello istanza di estinzione della pena per Decorso del tempo ex art. 172 c.p.

Modello istanza di nulla osta al rilascio del passaporto

POSSIBILITÀ DI IMPUGNAZIONE

Avverso l’ordinanza del G.E. è possibile proporre Ricorso per Cassazione, salva diversa disposizione del Giudice dell’esecuzione il ricorso non sospende l’esecuzione dell’ordinanza.


COSA E’

L’imputato/indagato in stato di detenzione carceraria può sostenere colloqui sia con i propri familiari che con altre persone.

Durante la fase delle indagini l'istanza deve essere avanzata al Pubblico Ministero presso la Procura della Repubblica (via Garibaldi, 6).

Dopo che la Procura ha presentato all’Ufficio G.I.P. una richiesta di definizione del procedimento (rinvio a giudizio, giudizio immediato o riti alternativi), la richiesta va avanzata all'Ufficio G.I.P./G.U.P. (Tribunale Ordinario, Cancelleria centrale G.I.P., via D'Azeglio n.56, piano secondo - stanza 4-097).

Durante la fase dibattimentale la richiesta va inoltrata al Tribunale Ordinario (Tribunale Ordinario, Cancelleria del Rito Direttissimo, via D'Azeglio n.56 – piano primo, stanza 3-010) e/o alla Corte d'Assise (Tribunale Ordinario, Cancelleria della Corte d’Assise, via D'Azeglio n.56 ).

 

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Art 18 L. 354/75 (Legge sull’Ordinamento Penitenziario);

Art. 37 D.P.R. n. 230/2000 (Regolamento recante norme sull’Ordinamento Penitenziario e sulle misure privative e limitative della libertà).

 

CHI PUO’ RICHIEDERLO

Generalmente la richiesta è presentata dai congiunti dell’imputato in custodia cautelare (anche tramite il difensore dell’imputato). Il magistrato potrà valutare l'ammissibilita' di richieste presentate da altri soggetti.

 

ASSISTENZA DI UN DIFENSORE

Non è necessaria l’assistenza di un difensore.

 

COME SI RICHIEDE E DOCUMENTI

La richiesta deve essere presentata personalmente dal richiedente, oppure dal difensore del detenuto (con fotocopia del documento di riconoscimento del richiedente) o da persona delegata (in tal caso richiesta con firma autenticata e fotocopia del documento del richiedente) oppure dal detenuto con richiesta presso l'Ufficio Matricola del carcere.
Ai fini della richiesta del permesso di colloquio permanente presentata dai parenti e' utile accompagnare la richiesta da certificazione anagrafica che, solo per i cittadini italiani, puo' essere sostituita da autocertificazione.

Deve essere presentato un documento in carta libera (vedi modello di istanza) in cui si specifica il nome della persona detenuta con cui si richiede il colloquio ed il grado di parentela.

Deve essere allegato lo Stato di famiglia (se il richiedente e' un convivente del detenuto) o un'autodichiarazione (solo per i cittadini italiani).

Il richiedente deve esibire un documento originale di identita' valido.

 

DOVE SI RICHIEDE

Per i procedimenti in fase dibattimentale:

Via D'Azeglio n.56 – Cancelleria del Rito Direttissimo – piano primo, stanza 3-010.

Se e' stata emessa richiesta di rinvio a giudizio:

Via D'Azeglio – Cancelleria centrale Ufficio G.I.P. – piano secondo - stanza 4-097.

Dopo che e' stata emessa sentenza di primo grado:

Presso la direzione del carcere in cui è detenuto l’imputato.

 

ORARIO DI APERTURA

dal lunedi' al venerdi' dalle ore 10:00 alle ore 13:00.

 

QUANTO COSTA

La richiesta di permessi di colloquio è gratuita ed effettuata su carta libera.

 

TEMPI

Il permesso viene rilasciato generalmente nella stessa giornata della richiesta.

 

POSSIBILITA’ DI IMPUGNAZIONE

No

 

MODULI STANDARD

scarica il modulo in formato DOC PDF.


Ufficio Recupero Crediti

Responsabile: dott.ssa Ilaria GIANCOTTI, Direttrice amministrativa (piano primo, stanza 5.80)

Recapiti e orari: Tribunale di Bologna, via Farini n. 1, piano primo (stanze 5.76, 5.79, 5.80, 5.81)

e-mail: urc.tribunale.bologna@giustizia.it 

pec: prot.tribunale.bologna@giustiziacert.it

giorni e orari di apertura al pubblico: dal lunedì al venerdì, dalle ore 08.30 alle ore 12.30.

 

L’Ufficio Recupero Crediti svolge l’attività amministrativa connessa al recupero di somme dovute all’erario in relazione a procedimenti penali (pene pecuniarie, spese processuali, cassa ammende, ecc.) e a procedimenti civili (contributo unificato non versato o versato in maniera insufficiente, imposta di registro per cause ove vi è prenotazione a debito, condanne in favore dello Stato nelle cause ove la parte vittoriosa è ammessa al patrocinio a spese dello Stato, ecc.) sulla base di un provvedimento che costituisce titolo esecutivo. Esso opera nell’interesse dello Stato come soggetto creditore.

 

L’Ufficio si occupa, altresì, dell'annotazione dei pagamenti delle pene pecuniarie nel casellario giudiziale, della comunicazione alle questure delle informazioni utili al rilascio del passaporto, delle certificazioni pene/spese al Tribunale di Sorveglianza per remissioni del debito e riabilitazioni, dell'attivazione della procedura di conversione delle pene pecuniarie non pagate, dell'emissione dei provvedimenti di sgravio e/o sospensione dei carichi a ruolo per le partite di credito gestite dal Tribunale, ecc.

 

E’ possibile procedere al pagamento delle somme a qualsiasi titolo dovute all’Erario presso Agenzia delle Entrate Riscossione del luogo di residenza anagrafica e/o secondo le modalità indicate sul sito di Agenzia delle Entrate Riscossione (Agenzia delle entrate-Riscossione – Pagamenti agenziaentrateriscossione.gov.it)

 

Non è possibile pagare tramite modello F23 né con altre modalità presso questo Ufficio. Eccezionalmente, per ragioni di particolare necessità ed urgenza dettagliatamente indicate e certificate, è possibile anticipare il pagamento con modello F23 prima dell'emissione della cartella esattoriale e solo per partite di credito penali.

 

Si ricorda che dal 25 settembre 2013, data di attivazione dell'attuale convenzione con Equitalia Giustizia S.p.A, la quantificazione, l'iscrizione a ruolo e la riscossione dei crediti di giustizia a favore dell'Erario è delegata a quest’ultima. L'Ufficio Recupero Crediti presso il Tribunale di Bologna svolge, invece, le attività di preparazione della documentazione processuale necessaria alla determinazione del credito, di trasmissione degli atti a Equitalia Giustizia S.p.a. e il monitoraggio della riscossione dei crediti.

 

Si ricorda che, per ragioni di privacy, questo Ufficio può fornire telefonicamente soltanto le informazioni relative alle modalità di pagamento in quanto i dati posti a base delle cartelle di pagamento sono qualificati come sensibili e, come tali, sono soggetti alla legge sulla privacy.

A tal fine è attivo presso l’Ufficio uno sportello telematico: si invitano, pertanto, i diretti interessati ad inviare un'apposita e-mail all’indirizzo di posta elettronica e si raccomanda di allegare copia della carta di identità. Gli interessati possono scrivere all’indirizzo e-mail: urc.tribunale.bologna@giustizia.it oppure all’indirizzo pec: prot.tribunale.bologna@giustizia.it. 

Nel caso in cui a chiedere le informazioni sia una persona diversa da quella interessata si prega, altresì, di allegare apposita delega.

 

Questo Ufficio non rilascia copie né attestazioni. Si invita a richiederle alle competenti cancellerie.

 

ISTANZA DI RILASCIO DEL PASSAPORTO

La richiesta di rilascio del passaporto deve essere presentata dal cittadino presso gli uffici della questura territorialmente competente ed è altresì compilabile direttamente online sul sito della Polizia di Stato. Il rilascio del documento è condizionato al pagamento delle pene pecuniarie eventualmente inflitte al richiedente. Ricevuta la richiesta da parte del cittadino, la questura informerà il nostro Ufficio il quale, esperite le dovute ricerche, comunicherà l’esito delle stesse all’ufficio richiedente. Il mancato pagamento delle pene pecuniarie osta al rilascio del passaporto. Si consiglia, una volta effettuato il pagamento, di inoltrare a questo Ufficio copia della ricevuta di pagamento al fine di consentire l’aggiornamento del casellario giudiziale.

 

ISTANZA DI RATEIZZAZIONE DELLA PENA PECUNIARIA

E' possibile chiedere la rateizzazione del pagamento delle pene pecuniarie in presenza di condizioni economiche disagiate. La richiesta deve essere presentata alla cancelleria del Tribunale di Sorveglianza del luogo di residenza corredata di tutta la documentazione idonea a comprovare quanto dichiarato e quanto richiesto (ad es. dichiarazione dei redditi, certificazione ISEE).

 

Per l'Emilia Romagna, gli uffici di sorveglianza sono situati nelle città di Bologna, Modena e Reggio Emilia. Il Tribunale di Sorveglianza di Bologna ricomprende, oltre alla provincia di Bologna, le province di Forlì Cesena, Rimini, Ravenna, Ferrara, Parma e Piacenza.

 

Il Magistrato di Sorveglianza vaglierà la richiesta e la cancelleria di riferimento competente notificherà il provvedimento di accoglimento o di rigetto al diretto interessato. Quest’ultimo, in caso di accoglimento dell'istanza, dovrà recarsi presso gli uffici della Agenzia delle Entrate Riscossione territorialmente competente munito del provvedimento di rateizzazione. In tale sede saranno fornite tutte le informazioni utili per procedere al corretto pagamento rateale.

Si ricorda che l’omesso pagamento (anche di una sola rata) fa venire meno la concessa rateizzazione.

 

ISTANZA DI RATEIZZAZIONE DELLE SPESE PROCESSUALI

Le istanze di rateizzazione riguardanti somme iscritte a ruolo per spese processuali (ad es. decreto di liquidazione del difensore di ufficio) devono essere indirizzate direttamente presso gli uffici di Agenzia Entrate Riscossione. Anche in questo caso vanno documentate le condizioni economiche disagiate del richiedente. La relativa modulistica si può reperire presso i singoli agenti della riscossione o sul relativo sito internet di AER.                                                      

 

ISTANZA DI REMISSIONE DEL DEBITO

Su richiesta dell’interessato può essere rimesso il debito per le spese del processo a condizione che questi si trovi in disagiate condizioni economiche ed abbia tenuto una regolare condotta in libertà o, se detenuto, in istituto. La remissione non opera su pene pecuniarie (multe e ammende), Cassa Ammende, imposta di registro e contributo unificato. L’istanza deve essere inoltrata al Tribunale di Sorveglianza territorialmente competente. 

 

Per l'Emilia Romagna, gli uffici di sorveglianza sono situati nelle città di Bologna, Modena e Reggio Emilia. Il Tribunale di Sorveglianza di Bologna ricomprende, oltre alla provincia di Bologna, le province di Forlì Cesena, Rimini, Ravenna, Ferrara, Parma e Piacenza.                                              

                                                                 

ISTANZA DI RIABILITAZIONE

La riabilitazione è un istituto che si prefigge lo scopo di eliminare le conseguenze penali diverse dalla pena principale (pene accessorie ed effetti penali della condanna) derivanti dal procedimento penale al fine di assicurare il normale svolgimento dell’attività dell’individuo nella società civile. L'istanza di riabilitazione deve essere presentata dall’interessato alla cancelleria del Tribunale di Sorveglianza territorialmente competente in relazione al proprio luogo di residenza. Sarà cura della cancelleria richiedere a questo Ufficio se le somme a qualsiasi titolo dovute siano state pagate e/o estinte.

 

Per l'Emilia Romagna, gli uffici di sorveglianza sono situati nelle città di Bologna, Modena e Reggio Emilia. Il Tribunale di Sorveglianza di Bologna ricomprende, oltre alla provincia di Bologna, le province di Forlì Cesena, Rimini, Ravenna, Ferrara, Parma e Piacenza.

                    

La richiesta è condizionata all’adempimento delle obbligazioni civili derivanti da reato (pagamento delle spese processuali e delle pene pecuniarie), oltre che al decorso del tempo e alla buona condotta tenuta da parte del richiedente.

 

CONTRIBUTO UNIFICATO E SPESE FORFETTIZZATE

Il contributo unificato di iscrizione della causa a ruolo è una somma, di importo variabile, che viene corrisposta all’Erario tutte le volte in cui una parte instaura un processo civile, compresa l’azione civile promossa in sede penale. Il mancato od omesso versamento del contributo unificato, che perduri nonostante l’invito a pagare con mod. F23 entro 30 giorni rivolto da Equitalia Giustizia al debitore, determina l’avvio di una procedura volta alla sua riscossione (oltre all’applicazione di una sanzione amministrativa). 

 

Il cittadino, od il suo eventuale rappresentante legale, che ritenga di aver correttamente adempiuto o, comunque, di non doverlo fare (ad es. parte ammessa al gratuito patrocinio) dovrà rivolgersi alla cancelleria civile di riferimento. Quest’ultima svolgerà tutti gli accertamenti e, in caso di accoglimento della richiesta di parte, provvederà a richiedere al nostro Ufficio di annullare la procedura di recupero del contributo.

 

SOSPENSIONE

Il contribuente può presentare ad Agenzia Entrate Riscossione una dichiarazione con la quale documenta che gli atti emessi dall’ente creditore prima della formazione del ruolo, la successiva cartella di pagamento o l’avviso per il quale si procede sono stati interessati da: 1) prescrizione o decadenza del diritto di credito sotteso intervenuta in data antecedente a quella in cui il ruolo è reso esecutivo; 2) provvedimento di sgravio emesso dall’ente creditore; 3) sospensione amministrativa concessa dall’ente creditore; 4) sospensione giudiziale oppure sentenza che abbia annullato in tutto o in parte la pretesa dell’ente creditore; 5) pagamento effettuato in data antecedente alla formazione del ruolo.

 

AGE è tenuta a sospendere immediatamente ogni procedura finalizzata alla riscossione delle somme e a trasmettere la dichiarazione e la documentazione allegata all’ente creditore il quale comunicherà l’esito dell’esame della dichiarazione al debitore, dando altresì comunicazione ad Agenzia Entrate Riscossione del provvedimento di sospensione o sgravio ovvero conferma della legittimità del debito iscritto a ruolo.

 

ANNULLAMENTO

Il contribuente può, altresì, avanzare richiesta per l’eventuale annullamento, totale o parziale, del credito vantato dall’Ente, documentando le ragioni a fondamento della domanda che saranno valutate dall’Ufficio all’esito di un’attenta istruttoria.

 

A tal fine si allega apposito modello precompilato da utilizzare per l’inoltro della richiesta di cui sopra. > Modulo richiesta riesame partita di credito

 

NORMATIVA

D.P.R. 115/2002 e s.m.i.

Legge n. 212 del 2000 (c.d. Statuto del contribuente) e s.m.i.

- Convenzione Ministero della Giustizia - Equitalia Spa per acquisizione dati debitori e quantificazione crediti in materia di spese di giustizia - 23 settembre 2010

- Convenzione Ministero della Giustizia - Equitalia Spa per acquisizione dati debitori e quantificazione crediti in materia di spese di giustizia - 19 luglio 2011 - Modifiche-

 Convenzione per lo svolgimento delle attività di acquisizione dei dati dei debitori e di quantificazione dei crediti in materia di spese di giustizia - tra il Ministero della giustizia ed Equitalia - 28 dicembre 2017

 

 

 

 


COSA È

L'impugnazione è lo strumento attraverso il quale la parte processuale nei cui confronti sia stato emesso un provvedimento giudiziario svantaggioso ne rimette il controllo ad un giudice diverso. L'espressione in questione designa in tal senso, non solo l'atto introduttivo del giudizio di impugnazione ma anche il procedimento che con esso viene avviato.

L'atto di impugnazione deve essere presentato, personalmente o a mezzo di incaricato, nella cancelleria del giudice che ha emesso l'atto impugnato, ovvero nella cancelleria del tribunale o del giudice di pace del luogo nel quale si trovano le parti o i difensori, se tale luogo è diverso da quello in cui fu emesso il provvedimento, ovvero davanti a un agente consolare all'estero. In tali casi, l'atto viene immediatamente trasmesso alla cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato.

In tema di misure cautelari reali, la richiesta di riesame può essere presentata, oltre che nella cancelleria del tribunale del capoluogo della provincia nella quale ha sede l'ufficio che ha emesso il provvedimento impugnato, anche nella cancelleria del tribunale o del giudice di pace del luogo in cui si trovano le parti private o i difensori, diverso da quello in cui fu emesso il provvedimento, ovvero davanti a un agente consolare all'estero.

Oltre all’atto di impugnazione si può depositare anche la nomina del difensore, se contestuale all’impugnazione.

L’impugnazione può essere proposto con telegramma o a mezzo raccomandata ed in tal caso si considera proposta all’atto della spedizione. Si esclude la possibilità di presentare impugnazione a mezzo PEC.

NORMATIVA

 

CHI PUÒ RICHIEDERLO

La presentazione degli atti di impugnazione è riservata ai difensori, alle parti o a loro delegati e/o collaboratori.

 

ASSISTENZA DI UN DIFENSORE

Obbligatoria e/o facoltativa.

 

DOVE

Ubicazione:

Tribunale di Bologna, Via D'Azeglio n.56 – Bologna: Ufficio Unico Impugnazioni Penali, primo piano - stanza 3-101

Telefono 051.2751986 – 051. 2751105

Direttore responsabile: dott.ssa Giovanna Agnellini 

 

COME SI SVOLGE

Il deposito deve essere eseguito nel numero di copie indicate dall'art 164 delle disposizioni di attuazione al codice di rito, vale a dire un numero di copie quanto sono le parti cui l'atto deve essere notificato, nonché ulteriori tre copie per l'appello e cinque nel caso di ricorso per cassazione oltre una copia per il Pubblico Ministero.

Presso la cancelleria di presentazione dell’atto è istituito un apposito Registro denominato Registro di deposito delle dichiarazioni e degli atti relativi a provvedimenti pendenti davanti ad altre autorità giudiziarie – (modello 24) e la cancelleria depositaria provvede a trasmettere immediatamente l’atto alla cancelleria del Giudice che ha emesso il provvedimento impugnato.

Orario al pubblico:

Dalle ore 8,30 alle ore 12,30

Dalle ore 12,30 alle ore 13,30 (Solo per gli atti urgenti e/o in scadenza)

 

COSTI

Marca da bollo da € 27,00 in caso di presentazione d’ impugnazione da parte del difensore della parte civile.

Marca da bollo da € 3,87 in caso di richiesta al rilascio di attestazione di deposito.

 

NOTE

Le sentenze del Giudice di Pace di Bologna sono impugnate con dichiarazione presentata nella cancelleria del Giudice di Pace che l’ha pronunciata.

Le sentenze della Corte d’Appello di Bologna sono impugnate con dichiarazione presentata nella cancelleria della Corte d’Appello che l’ha pronunciata.

Le sentenze ed i provvedimenti giudiziari del Tribunale dei Minorenni di Bologna sono impugnati con dichiarazione presentata nella cancelleria del Tribunale dei Minorenni che l’ha pronunciata.


COSA E'

Chi è stato sottoposto alla misura della custodia cautelare in carcere ed è stato poi, all’esito del procedimento penale, prosciolto con sentenza di assoluzione diventata irrevocabile, ha diritto a ricevere un equo risarcimento del danno subito. 
Stesso risarcimento spetta a:

chi ha patito ingiustamente carcerazione per effetto di un ordine di esecuzione erroneo;

chi ha subito custodia cautelare in carcere sulla base di un provvedimento emesso o mantenuto in mancanza delle condizioni richieste dalla legge, sia in caso di successiva assoluzione che di condanna.

Inoltre, chi è stato licenziato dal posto di lavoro che occupava prima della custodia cautelare e per tale causa, ha diritto di essere reintegrato nel posto di lavoro se viene pronunciata in suo favore sentenza di assoluzione, di proscioglimento o di non luogo a procedere ovvero viene disposta l’archiviazione.

Il ricorso va proposto (a pena di inammissibilità) entro due anni dal giorno in cui la sentenza di assoluzione o condanna è diventata definitiva alla corte d’appello nel cui distretto è stata pronunciata la sentenza.

Si applicano le norme per la riparazione dell’errore giudiziario. 
E’ obbligatoria l’assistenza di un legale munito di procura speciale.
La parte che si trovi nelle condizioni di reddito previste dalla legge può chiedere il patrocinio a spese dello Stato.

DOVE

La domanda di riparazione per l'ingiusta detenzione deve essere presentata presso la cancelleria della corte di appello nel cui distretto è stata pronunciata la sentenza o il provvedimento di archiviazione che ha definito il procedimento. Nel caso di sentenza emessa dalla Corte Suprema di Cassazione, è competente la corte di appello nel cui distretto è stato emesso il provvedimento impugnato.

NORMATIVA

Art. 5 comma 5 Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali,
firmata a Roma il 4 novembre 1950 (Testo coordinato con gli emendamenti di cui al Protocollo n. 11 firmato a Strasburgo l'11 maggio 1994, entrato in vigore il 1º novembre 1998).

FONTE

www.giustizia.it


COSA E'

Le persone che sono state condannate, anche se non detenute, e gli internati, cioè le persone sottoposte a misure di sicurezza detentive, possono essere esentate dal pagamento delle spese del procedimento e di mantenimento in istituto se in presenza di determinate condizioni.

Alla persona che non è stato detenuta o internata, può essere rimesso il debito per le spese del processo a condizione che:

  • si trovi in disagiate condizioni economiche;
  • abbia tenuto una regolare condotta in libertà.


Se l'interessato è stato detenuto o internato può essere rimesso il debito per le spese del processo e per le spese di mantenimento in carcere a condizione che:

  • si trovi in disagiate condizioni economiche;
  • abbia tenuto in istituto una regolare condotta.


La richiesta di remissione del debito può essere presentata:

  • dall'interessato;
  • dai prossimi congiunti;

dal Consiglio di disciplina.


Se l'interessato è detenuto o internato, la domanda deve essere presentata al magistrato di sorveglianza che ha giurisdizione sull'istituto in cui il soggetto si trova ristretto al momento della richiesta.

Se l'interessato è in stato di libertà la domanda deve essere presentata al magistrato di sorveglianza che ha competenza sul luogo in cui la persona  ha la residenza anagrafica o, comunque, il domicilio.

 

DOVE

La domanda per ottenere la remissione del debito si deve presentare al magistrato di sorveglianza.

Se l'interessato è detenuto o internato, la domanda deve essere presentata al magistrato di sorveglianza che ha giurisdizione sull'istituto in cui il soggetto si trova ristretto al momento della richiesta.
Se l'interessato è in stato di libertà, la domanda deve essere presentata al magistrato di sorveglianza che ha competenza sul luogo in cui l'interessato ha la residenza anagrafica o, comunque, il domicilio.

 

FONTE

www.giustizia.it


COSA E'

La testimonianza costituisce un dovere, a cui la persona non può sottrarsi.
Una volta citato, il testimone ha l’obbligo di presentarsi, di attenersi alle prescrizioni date dal giudice in relazione alle esigenze processuali e di rispondere secondo verità alle domande che gli sono rivolte.

Nel caso in cui per il giorno dell’udienza in cui si è citati sopravviene un inconveniente che rende impossibile la presenza, il testimone dovrà comunicarlo tempestivamente, segnalando le ragioni dell’impedimento.
In tal caso, se il giudice riterrà fondato l’impedimento, verrà disposta una nuova citazione per una successiva udienza.
L’art. 366 c.p. punisce il testimone che ottiene con mezzi fraudolenti l’esenzione dall’obbligo di comparire o di prestare il suo ufficio. 
Nel caso in cui il testimone regolarmente citato non compaia, senza addurre un legittimo impedimento, potrà esserne disposto l’accompagnamento coattivo e potrà altresì essere condannato al pagamento di una somma da € 51 a € 516 a favore della cassa delle ammende nonché alle spese alle quali la mancata comparizione ha dato causa, ai sensi dell'art. 133 c.p.p..
Il testimone ha l’obbligo di rispondere secondo verità alle domande che gli sono poste.
L’at. 372 c.p. punisce il testimone che si rifiuta di rispondere, che afferma il falso ovvero tace ciò che sa. 

Il permesso del datore di lavoro:
Il datore di lavoro non può impedire al suo dipendente di assentarsi dal posto di lavoro per andare a testimoniare. Nel caso sia necessario, il cancelliere presso l’ufficio giudiziario potrà rilasciare un apposito certificato per giustificare tale assenza.

Chi può astenersi:
Alcuni soggetti possono astenersi dal testimoniare:

  • I prossimi congiunti dell'imputato (art. 307, c. 4 c.p.) che hanno la facoltà e non l'obbligo di testimone salvi i casi disposti dall' art. 199, c. 1 c.p.p.
  • Gli ecclesiastici cattolici e i ministri delle confessioni i cui statuti non contrastino con l'ordinamento giuridico italiano salvi i casi in cui hanno l'obbligo di riferirne all'autorità giudiziaria (art. 200 c.p.p.)

Gli avvocati, i notai, i medici e tutte le categorie tenute ad osservare il segreto d'ufficio salvi i casi in cui hanno l'obbligo di riferirne all'autorità giudiziaria (art. 200 c.p.p.)

I pubblici ufficiali sulle materie coperte dal segreto d'ufficio salvi i casi in cui hanno l'obbligo di riferirne all'autorità giudiziaria (art. 201 c.p.p.), politico o militare.

Le sanzioni:
Il testimone renitente o reticente si macchia di un reato punito con la reclusione. Il testimone non può essere arrestato in udienza. Se il testimone ritratta il falso o afferma il vero prima che la sentenza sia stata pronunciata viene dichiarato non punibile. Non è punibile chi commette falsa testimonianza per esservi stato costretto dalla necessità di salvare se stesso o un prossimo congiunto da una condanna penale (art. 384 c.p.)

Indennità e rimborsi:
Il Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia (D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, pubblicato sulla G.U. n. 139 Suppl. Ord. del 15/06/2002), agli artt. 45-48, prevede il diritto per i testimoni ad ottenere un’indennità. 

  • Ai testimoni residenti nel Comune in cui si trova l’Ufficio giudiziario presso cui sono stati citati, ovvero residenti in un Comune che dista non oltre due chilometri e mezzo da quello presso il quale ha sede l’ufficio giudiziario, spetta l'indennità di euro 0,36 al giorno.
  • Ai testimoni non residenti spetta il rimborso delle spese di viaggio, per andata e ritorno, pari al prezzo del biglietto di seconda classe sui servizi di linea o al prezzo del biglietto aereo della classe economica, se autorizzato dall'autorità giudiziaria. Spetta, inoltre, l'indennità di euro 0,72 per ogni giornata impiegata per il viaggio, e l'indennità di euro 1,29 per ogni giornata di soggiorno nel luogo dell'esame. Quest'ultima è dovuta solo se i testimoni sono obbligati a rimanere fuori dalla propria residenza almeno un giorno intero, oltre a quello di partenza e di ritorno.
  • Ai testimoni minori di anni quattordici non spetta alcuna indennità.
  • Agli accompagnatori di testimoni minori degli anni quattordici o invalidi gravi spettano il rimborso spese e le indennità di cui agli articoli 45 e 46, sempre che essi stessi non siano testimoni.
  • Ai dipendenti pubblici, chiamati come testimoni per fatti inerenti al servizio, spettano il rimborso spese e le indennità di cui agli articoli 45 e 46, salva l'integrazione, sino a concorrenza dell'ordinario trattamento di missione, corrisposta dall'amministrazione di appartenenza.


Le indennità e i rimborsi per le spese di viaggio spettanti ai testimoni e ai loro accompagnatori, sono corrisposte a domanda.
Gli interessati devono presentare la domanda all'autorità presso cui sono stati chiamati a testimoniare. La domanda deve essere presentata, a pena di decadenza, non oltre cento giorni dalla data della testimonianza.

 

AULE DI UDIENZA

Per una prima indicazione sull'ubicazione delle aule di udienza del Tribunale di Bologna, consulta l'apposita sezione.

 

FONTE

www.giustizia.it


Torna a inizio pagina Collapse