Piano :
primo (palazzo Legnani-Pizzardi)
Stanza :
5.118
Email :
gratuitopatrociniocivile.tribunale.bologna@giustizia.it
Telefono :
Dirigente :
Dott. Luca ERCOLINO, Funzionario giudiziario III F1
Personale Amministrativo :
Dott. Davide DELL'ANNA, Funzionaria giudiziario III F1
Dott.ssa Elide SACCONE, Funzionaria giudiziaria III F1
Dott.ssa Marina GROSSI, Assistente giudiziaria III F4
Sig.ra Sandra BONIFAZZI, Operatore giudiziario II F1
Orario al pubblico :
Dal lunedì al venerdì dalle ore 08:30 alle ore 12:30.
Ubicazione :
Via Luigi Carlo Farini, 1
Attività svolte:
Al fine di essere rappresentata in giudizio, sia per agire che per difendersi, la persona non abbiente può richiedere la nomina di un avvocato e la sua assistenza a spese dello Stato, purché le sue pretese non risultino manifestamente infondate. L'istituto del patrocinio a spese dello Stato vale nell'ambito di un processo civile ed anche nelle procedure di volontaria giurisdizione (separazioni consensuali, divorzi congiunti, ecc.). L'ammissione al gratuito patrocinio è valida per ogni grado del processo e per le procedure connesse. La stessa disciplina si applica anche nel processo amministrativo, contabile e tributario.
Per essere ammessi al patrocinio a spese dello Stato è necessario che il richiedente sia titolare di un reddito annuo imponibile, risultante dall'ultima dichiarazione, non superiore a € 12.838,01.
Se l'interessato convive con il coniuge, l'unito civilmente o con altri familiari, il reddito è costituito dalla somma dei redditi conseguiti nel medesimo periodo da ogni componente della famiglia, compreso l'istante.
Eccezione: si tiene conto del solo reddito personale quando sono oggetto della causa diritti della personalità, ovvero nei processi in cui gli interessi del richiedente sono in conflitto con quelli degli altri componenti il nucleo familiare con lui conviventi.
Possono richiedere l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato:
Se la parte ammessa al beneficio rimane soccombente, non può utilizzare il beneficio per proporre impugnazione. Inoltre, l'ammissione al gratuito patrocinio nel processo civile, non comporta che siano a carico dello Stato le spese che l'assistito sia condannato a pagare all'altra parte risultata vittoriosa, perché gli onorari e le spese sono solo quelli dovuti al difensore della parte ammessa al beneficio, che lo Stato, sostituendosi alla stessa parte si impegna ad anticipare, in considerazione delle sue precarie condizioni economiche e della non manifesta infondatezza delle relative pretese (v. Cass. Civ. n. 10053 del 2012).
Esclusioni:
Il beneficio non è ammesso nelle cause per cessione di crediti e ragioni altrui (salvo se la cessione appaia fatta in pagamento di crediti o ragioni preesistenti).
Per i soggetti già condannati con sentenza definitiva per i reati di cui agli articoli 416-bis del codice penale, 291-quater del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, 73, limitatamente alle ipotesi aggravate ai sensi dell'articolo 80, e 74, comma 1, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, nonché per i reati commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, il reddito si ritiene superiore ai limiti previsti.
E' però ammessa la prova contraria (Corte Cost., sentenza n. 139 del 2010).
Casi particolari
In alcuni casi, l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato è semplificata. Si segnalano, in particolare, le seguenti ipotesi:
La domanda deve essere presentata al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Bologna, che si trova presso l'Ordine degli Avvocati di Bologna in Piazza dei Tribunali, 4.
Le informazioni relative si trovano sul sito web dell'Ordine degli Avvocati di Bologna al seguente link.