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Tribunale di Bologna - Ministero della Giustizia

Tribunale di  Bologna
Ti trovi in:

Area Civile - Ufficio Patrocinio a Spese dello Stato - Contenzioso Civile

Piano :

primo (palazzo Legnani-Pizzardi)

Stanza :

5.118

Email :

gratuitopatrociniocivile.tribunale.bologna@giustizia.it

Telefono :

051-2752140

Dirigente :

Dott. Luca ERCOLINO, Funzionario giudiziario III F1

Personale Amministrativo :

  • Dott. Davide DELL'ANNA, Funzionaria giudiziario III F1

  • Dott.ssa Elide SACCONE, Funzionaria giudiziaria III F1

  • Dott.ssa Marina GROSSI, Assistente giudiziaria III F4

  • Sig.ra Sandra BONIFAZZI, Operatore giudiziario II F1

Orario al pubblico :

Dal lunedì al venerdì dalle ore 08:30 alle ore 12:30.

Ubicazione :

Via Luigi Carlo Farini, 1


Attività svolte:

  • coordinamento della cancelleria;
  • ricezione da parte delle cancellerie delle sezioni civili e dell'ufficio sentenze dei procedimenti definiti, con provvedimenti di liquidazione già pubblicati;
  • invio all'Ufficio Spese di giustizia della documentazione relativa alle liquidazioni di difensori e ausiliari per il pagamento;
  • ricezione da parte dell'Ufficio Spese di giustizia delle attestazioni di pagamento;
  • aggiornamento al SICID e al SIAMM della registrazione degli atti registrati a debito comunicati da Agenzia delle Entrate;
  • chiusura del Foglio notizie;
  • invio del Foglio notizie e della documentazione necessaria quando sussiste titolo per il recupero all'Ufficio Recupero crediti del Tribunale o al Ministero competente;
  • invio fascicoli con PSS o PA corredati di Foglio Notizie in Corte d'Appello o Corte di Cassazione;
  • gestione spese di giustizia comunicate dalla Corte di Cassazione;
  • Gestione delle registrazioni degli atti prenotati a debito ex art. 59 lett. DPR 131/1986: aggiornamento SICID e SIAMM, chiusura Foglio notizie e invio al recupero dell'imposta;
  • archiviazione degli atti;
  • digitalizzazione fascicoli PNRR;
  • attività in supporto ai funzionari per la chiusura dei fogli notizie nelle giornate di giovedì;
  • pubblicazione di sentenze definitive e non definitive.

 


Al fine di essere rappresentata in giudizio, sia per agire che per difendersi, la persona non abbiente può richiedere la nomina di un avvocato e la sua assistenza a spese dello Stato, purché le sue pretese non risultino manifestamente infondate. L'istituto del patrocinio a spese dello Stato vale nell'ambito di un processo civile ed anche nelle procedure di volontaria giurisdizione (separazioni consensuali, divorzi congiunti, ecc.). L'ammissione al gratuito patrocinio è valida per ogni grado del processo e per le procedure connesse. La stessa disciplina si applica anche nel processo amministrativo, contabile e tributario.

Per essere ammessi al patrocinio a spese dello Stato è necessario che il richiedente sia titolare di un reddito annuo imponibile, risultante dall'ultima dichiarazione, non superiore a € 12.838,01.

Se l'interessato convive con il coniuge, l'unito civilmente o con altri familiari, il reddito è costituito dalla somma dei redditi conseguiti nel medesimo periodo da ogni componente della famiglia, compreso l'istante.

Eccezione: si tiene conto del solo reddito personale quando sono oggetto della causa diritti della personalità, ovvero nei processi in cui gli interessi del richiedente sono in conflitto con quelli degli altri componenti il nucleo familiare con lui conviventi.

Possono richiedere l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato:

  • i cittadini italiani
  • gli stranieri, regolarmente soggiornanti sul territorio nazionale al momento del sorgere del rapporto o del fatto oggetto del processo da instaurare
  • gli apolidi
  • gli enti o associazioni che non perseguano fini di lucro e non esercitino attività economica.

Se la parte ammessa al beneficio rimane soccombente, non può utilizzare il beneficio per proporre impugnazione. Inoltre, l'ammissione al gratuito patrocinio nel processo civile, non comporta che siano a carico dello Stato le spese che l'assistito sia condannato a pagare all'altra parte risultata vittoriosa, perché gli onorari e le spese sono solo quelli dovuti al difensore della parte ammessa al beneficio, che lo Stato, sostituendosi alla stessa parte si impegna ad anticipare, in considerazione delle sue precarie condizioni economiche e della non manifesta infondatezza delle relative pretese (v. Cass. Civ. n. 10053 del 2012).


Esclusioni:

Il beneficio non è ammesso nelle cause per cessione di crediti e ragioni altrui (salvo se la cessione appaia fatta in pagamento di crediti o ragioni preesistenti).

Per i soggetti già condannati con sentenza definitiva per i reati di cui agli articoli 416-bis del codice penale, 291-quater del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, 73, limitatamente alle ipotesi aggravate ai sensi dell'articolo 80, e 74, comma 1, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, nonché per i reati commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, il reddito si ritiene superiore ai limiti previsti.

E' però ammessa la prova contraria (Corte Cost., sentenza n. 139 del 2010).


Casi particolari

In alcuni casi, l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato è semplificata. Si segnalano, in particolare, le seguenti ipotesi:

  1. la persona offesa dai reati di cui agli articoli 572, 583-bis, 609-bis, 609-quater, 609-octies e 612-bis, nonché, ove commessi in danno di minori, dai reati di cui agli articoli 600, 600-bis, 600-ter, 600-quinquies, 601, 602, 609-quinquies e 609-undecies del codice penale, può essere ammessa al patrocinio anche in deroga ai limiti di reddito previsti dalla Legge.
  2. Il minore straniero non accompagnato coinvolto a qualsiasi titolo in un procedimento giurisdizionale ha diritto di essere informato dell'opportunità di nominare un legale di fiducia, anche attraverso il tutore nominato o l'esercente la responsabilità genitoriale ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della legge 4 maggio 1983, n. 184, e successive modificazioni, e di avvalersi, in base alla normativa vigente, del gratuito patrocinio a spese dello Stato in ogni stato e grado del procedimento.
  3. I figli minori o i figli maggiorenni economicamente non autosufficienti rimasti orfani di un genitore a seguito di omicidio commesso in danno dello stesso genitore dal coniuge, anche legalmente separato o divorziato, dall'altra parte dell'unione civile, anche se l'unione civile è cessata, o dalla persona che è o è stata legata da relazione affettiva e stabile convivenza possono essere ammessi al patrocinio a spese dello Stato, anche in deroga ai limiti di reddito previsti, applicando l'ammissibilità in deroga al relativo procedimento penale e a tutti i procedimenti civili derivanti dal reato, compresi quelli di esecuzione forzata.

La domanda deve essere presentata al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Bologna, che si trova presso l'Ordine degli Avvocati di Bologna in Piazza dei Tribunali, 4.

Le informazioni relative si trovano sul sito web dell'Ordine degli Avvocati di Bologna al seguente link.



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