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Tribunale di Bologna - Ministero della Giustizia

Tribunale di  Bologna
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Area Amministrativa - Servizi amministrativi

Piano :

Secondo turnazione reperibile al punto d'ingresso

Telefono :

051-2752162

Dirigente :

Dott.ssa Emanuela BIOTTI, Direttrica amministrativa F5 - Coordinatrice

Ubicazione :

Via Luigi Carlo Farini, 1

Pianoforte:

Secondo turnazione reperibile al punto d'ingresso

Responsabile:

Dott.ssa Emanuela BIOTTI, Direttrice amministrativa III F5

Personale amministrativo:

  • Dott.ssa Barbara BEDETTI, Funzionaria giudiziaria III F1

  • Dott.ssa Alessandra CIRIGNOTTA, Funzionaria giudiziaria III F1

  • Dott.ssa Concetta COLAZZO, Funzionaria giudiziaria III F2

  • Il dott. Emilio MAZZONE, Funzionario giudiziario III F2

  • Dott.ssa Giulia MASCIA, Funzionaria giudiziaria III F1

  • Dott.ssa Clementina SBISIGA, Funzionaria giudiziaria III F2

  • Il dott. Giorgio IORIO, Funzionario giudiziario AIII F1

  • Dott.ssa Giuseppina BONGO, Funzionaria giudiziaria AIII F1

  • Il dott. Luca ERCOLINO, Funzionario giudiziario AIII F1

  • Il dott. Salvatore Mirko INFANTINO, Funzionario giudiziario AIII F1

  • Dott.ssa Elisabetta LELLI BENASSI, Funzionaria giudiziaria AIII F1

  • Dott.ssa Giuseppina ARGENTIERO, Cancelliera AII F5

  • Dott,ssa Maria Grazia GIRA, Cancelliera AII F3

Orario al pubblico:

Dal lunedì al venerdì, dalle ore 9.00 alle ore 13.00, previo appuntamento con prenotazione da effettuarsi tramite il seguente link.

Ubicazione:

Via Luigi Carlo Farini, 1

Attività svolte:

  • Gestione degli appuntamenti sul sito del Tribunale 
  • Ricevimento del pubblico ed erogazione del servizio, con iscrizione delle pratiche al SICID VG

COSA SONO
elaborati scritti, relativi a questioni tecniche, che presuppongono in chi li ha redatti il possesso di conoscenze tecnico-scientifiche e che vengono giurati davanti al cancelliere nei casi in cui sia previsto da disposizioni normative. La falsa attestazione giurata dei fatti riportati in perizia costituisce reato ai sensi del codice penale.

L'asseverazione della traduzione è un procedimento che prevede la pronuncia di una formula resa dinanzi ad un pubblico ufficiale e la stesura e firma di un verbale; essa attesta la corrispondenza tra il testo sorgente (atti, certificati, contratti, attestati e altri tipi di documenti giuridici o giuridicamente vincolanti, inclusi quelli personali, come passaporti e patenti) e il testo tradotto, affinché la traduzione abbia la stessa validità legale dell'originale.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO
Art. 5 R.D. 9/10/1922, n. 1366
 

CHI PUO' FARLO
Chiunque ne abbia la competenza e sia maggiorenne puo' giurare una perizia/traduzione stragiudiziale davanti a un cancelliere o a un notaio, senza che sussistano preclusioni in riferimento al luogo di residenza del perito/traduttore, ne' all'eventuale luogo di iscrizione all'albo professionale.

Il traduttore può essere sia persona iscritta agli albi del Tribunale e della Camera di commercio, sia persona non iscritta, ma diversa dall'interessato. Non è, pertanto, consentito asseverare una traduzione per sé stessi. I documenti devono, infatti, essere giurati da una terza persona di fronte ad un cancelliere del Tribunale: il traduttore si assume la responsabilità, tramite il giuramento, di aver tradotto fedelmente il testo sorgente.

COME SI RICHIEDE 

Si accede al servizio previo appuntamento orario da prenotare sulla home page del Tribunale di Bologna nella Sezione PRENOTAZIONE ACCESSI IN CANCELLERIA

DOCUMENTI NECESSARI

Il modulo di giuramento per periti e traduttori, iscritti o non all'albo CTU, va compilato e composto nel rispetto della sequenza sotto indicata:

  •  PERIZIA: 1) testo della perizia 2) modulo di giuramento 3) allegati
  •  TRADUZIONE: 1) testo originale 2) traduzione 3) modulo di giuramento

Il testo della perizia/traduzione (1) deve riportare nell'ultima pagina prima del giuramento la data in cui e' stata redatta e la firma del perito o traduttore: tale data va riportata anche sul modulo di giuramento. 

Si ricorda che, per consentire le operazioni di riconoscimento, e' necessario esibire un documento di identificazione valido ed originale che riporti anche l'indicazione della residenza attuale.

 I cittadini extracomunitari devono indicare sul verbale di giuramento anche gli estremi del permesso di soggiorno (numero identificativo, data di rilascio e di scadenza, autorita' rilasciante) che deve essere esibito in originale.

 

DOVE E QUANDO SI EFFETTUA

Il servizio si effettua nella sede del Tribunale civile in via Farini 1, presso il FUNZIONARIO DI TURNO

Indicazioni dei funzionari di turno al PUNTO INFORMAZIONI all'ingresso del Tribunale.

Giorni e orari di apertura: dal LUNEDÌ' al VENERDÌ', dalle ore 9.00 alle ore 13.00

QUANTO COSTA

Sulla perizia/traduzione va apposta una marca da bollo da € 16,00 ogni 4 facciate (ovvero ogni 100 righe, cioè 25 per ogni foglio), compreso il verbale di giuramento a partire dalla prima facciata.

Gli allegati alla perizia sono soggetti all'imposta di bollo nelle misure indicate :

  • tipi, disegni, modelli di ingegneri, architetti, periti, geometri e misuratori e lavori contabili di liquidatori e ragionieri", come definiti dall'articolo 28 della Tariffa del DPR 642/72, tariffa fissa di euro 0,52 per ogni esemplare del documento o ogni foglio (che si intende di quattro facciate), da apporre con marche.
  • fatture, note, conti e documenti simili", come definite dall'articolo 13 della Tariffa del DPR 642/72, tariffa fissa di euro 2,00 per ogni esemplare del documento, da apporre con marche.

Le perizie/traduzioni eventualmente esenti dal pagamento dell'imposta di bollo devono riportare sul verbale di giuramento gli estremi della legge che prevedono l'esenzione.

TEMPI
L'atto viene formalizzato in giornata.

PRENOTAZIONE APPUNTAMENTO

MODALITA' DI PUBBLICAZIONE DELLE DISPONIBILITA' E REGOLE PER GLI APPUNTAMENTI

Gli appuntamenti disponibili vengono pubblicati SUL SITO INTERNET DEL TRIBUNALE ogni giorno 15 del mese (o il primo giorno lavorativo immediatamente successivo, escluso il sabato) alle ore 13.00, e riguardano il mese successivo.

In un'ottica di apertura degli appuntamenti ad un maggior numero di utenti, ogni utente potrà prenotare UN SOLO APPUNTAMENTO NELLA MEDESIMA GIORNATA, il secondo eventualmente prenotato verrà ANNULLATO D'UFFICIO.

Importante:

in caso di impossibilità a presentarsi, si invitano gli utenti ad annullare l'appuntamento entro il giorno precedente per renderlo fruibile ad altri utenti.

 

(aggiornato: 30/06/2025)


COSA E'

Il giudice popolare è il cittadino italiano chiamato a comporre, a seguito di estrazione a sorte da apposite liste, la Corte di Assise e la Corte di Assise d'Appello.
Per ogni Corte d'assise e Corte d'assise d'appello è formata una lista per i giudici popolari ordinari e una per i giudici popolari supplenti.
Chi vuole entrare a far parte delle liste deve presentare richiesta al Sindaco del comune in cui risiede.

requisiti sono:

  • cittadinanza italiana e godimento dei diritti civili e politici;
  • buona condotta morale;
  • età non inferiore ai 30 e non superiore ai 65 anni;
  • titolo finale di studi di scuola media di primo grado, di qualsiasi tipo. Per i giudici popolari di Corte d'assise d'appello è richiesto titolo finale di studi di scuola media di secondo grado.

Non possono fare il giudice popolare: i magistrati e i funzionari in servizio all'ordine giudiziario, gli appartenenti alle forze armate e alla polizia e i membri di culto e religiosi di ogni ordine e congregazione.

Ogni due anni (anno dispari) i sindaci invitano con manifesti pubblici coloro che sono in possesso dei requisiti e non sono già iscritti negli albi definitivi dei giudici popolari, a chiedere di essere iscritti nell'elenco integrativo dei giudici popolari:

  • della Corte d'Assise;
  • della Corte d'Assise d'Appello.

Vengono formati gli elenchi e verificato il possesso dei requisiti dei richiedenti.
Il sindaco trasmette quindi gli elenchi al presidente del tribunale competente per territorio.

Una apposita commissione unifica gli elenchi pervenuti dai comuni del mandamento e compone:

  • l'elenco di tutte le persone del mandamento che hanno i requisiti per assumere l'incarico di giudice popolare nelle corti d'assise;
  • l'elenco di tutte le persone del mandamento che hanno i requisiti per assumere l'incarico di giudice popolare nelle corti d'assise d'appello.

Gli elenchi sono trasmessi ai comuni e affissi all'albo pretorio.
Chiunque può presentare reclamo contro eventuali omissioni, cancellazioni o indebite iscrizioni entro 15 giorni dall'affissione all'albo pretorio.

L'elenco dei giudici popolari di corte d'assise e gli eventuali reclami viene trasmesso al presidente del tribunale ove ha sede la corte d'assise.
L'elenco dei giudici popolari di corte d'assise d'appello e gli eventuali reclami viene trasmesso al presidente del tribunale del capoluogo del distretto di corte d'appello.
Gli elenchi vengono rivisti e controllati anche alla luce degli eventuali reclami.

Vengono formati gli albi definitivi dei giudici popolari di corte d'assise e dei giudici popolari di corte d'assise d'appello secondo l'ordine alfabetico e con numerazione progressiva, unificando gli elenchi dei vari mandamenti.
Gli albi definitivi sono approvati con decreto e trasmessi a ciascun comune per la pubblicazione della parte che lo riguarda.
Avverso gli albi definitivi è possibile presentare ricorso.
Decorsi quindici giorni dalla pubblicazione degli albi definitivi, il presidente del Tribunale del capoluogo del distretto di Corte di Appello forma le liste generali dei giudici popolari ordinari per le Corti di Assise di Appello e comunica le liste generali dei giudici popolari ordinari ai presidenti del Tribunale dei luoghi ove hanno sede le Corti di Assise.
La stessa operazione compie il presidente del Tribunale del luogo ove ha sede la Corte di Assise relativamente ai giudici popolari della Corte stessa, escludendo dalle liste generali dei giudici popolari ordinari di Corte di Assise i giudici compresi in quelle per le Corti di Assise di Appello.

Successivamente, in pubblica udienza, si procede all'estrazione per sorteggio da un'urna contenente tanti numeri quanti sono i numeri corrispondenti ai nominativi compresi negli albi definitivi fino al raggiungimento del numero dei giudici popolari prescritto. Il nominativo corrispondente al numero sorteggiato va a formare la lista generale rispettivamente degli uomini e delle donne.
In maniera analoga si procede per la formazione della lista dei giudici popolari supplenti.

Tutti gli iscritti nelle liste generali dei giudici popolari sono destinati a prestare servizio nel biennio successivo.
Ogni tre mesi la Corte d'Assise e la Corte d'Assise d'Appello estraggono 50 nominativi.
Entro 5 giorni dall'estrazione, il presidente fissa giorno e ora per la presentazione davanti a sè dei giudici estratti. I giudici popolari estratti sono convocati anche oralmente a mezzo di agenti della forza pubblica.
All'udienza il presidente dispensa i giudici popolari che ne fanno richiesta e risultano legittimamente impediti. Poi il presidente chiama a prestare servizio, nell'ordine di estrazione a sorte, tanti giudici popolari quanti ne occorrono per formare il collegio.

La nomina dura tre mesi, salvo prosecuzione del processo.
Coloro che hanno prestato servizio in una sessione d'assise non possono essere chiamati ad esercitare le loro funzioni nelle sessioni della parte rimanente del biennio.

L'ufficio di giudice popolare è obbligatorio.
Chi, essendo chiamato a prestare tale servizio, non si presenta senza giustificato motivo, è condannato al pagamento di una somma da euro 2,58 a euro 15,49 nonchè alle spese dell'eventuale sospensione o del rinvio del dibattimento.
Per essere esonerati dal servizio si deve presentare certificato medico della ASL prima della comparizione o durante la seduta di comparizione per il giuramento.

I giudici popolari nominati ricevono un compenso giornaliero stabilito per legge e un rimborso per spese di viaggio se l'Ufficio è prestato fuori del comune di residenza.
Attualmente ai giudici popolari spetta un rimborso di euro 25,82 per ogni giorno di effettivo esercizio della funzione. Per i lavoratori autonomi o lavoratori dipendenti senza diritto alla retribuzione nei giorni in cui esercitano la loro funzione, il rimborso è di euro 51,65 per le prime 50 sedute e di euro 56,81 per le udienze successive.

 

FONTE

www.giustizia.it


ACCESSO ALL'UFFICIO SOLO SU APPUNTAMENTO da fissarsi con le seguenti modalità:

On line sul sito: Tribunale di Bologna – Prenotazione Accessi Cancelleria

Per informazioni è attivo sportello telefonico 051-2751005 dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 12.00 (si fa presente che a causa dell'intenso traffico di chiamate, possono esserci difficoltà nel prendere la linea).

 

COSA E'

L'Ufficio iscrizione periodici cura il  registro nel quale devono essere trascritte tutte le pubblicazioni periodiche.

Sono considerate stampe tutte le riproduzioni (caratterizzate dalla periodicità') realizzate su supporto cartaceo o informatico, destinate alla pubblicazione, alla diffusione di informazioni con ogni mezzo (anche elettronico), o attraverso la radiodiffusione sonora o televisiva, con l'esclusione dei prodotti discografici e cinematografici.

Nessun  periodico puo' essere pubblicato se non viene registrato.

Devono essere iscritte nell'apposito registro tenuto dai tribunali civili anche le testate telematiche che hanno le stesse caratteristiche di quelle scritte o radiotelevisive e, quindi, che hanno una periodicità' regolare, un logo identificativo e che diffondono presso il pubblico informazioni legate all'attualita'.

 

LEGGI E REGOLAMENTI

Legge n. 47 del 1948 (Legge sulla stampa)

 

CHI

Il proprietario,Se
il proprietario o l'editore è una persona giuridica, è il rappresentante legale che chiede l'iscrizione.
La domanda può essere consegnata da persona delegata: in questo caso le firme (del proprietario, dell'editore e del direttore responsabile) devono già essere autenticate da un notaio, cancelliere, segretario comunale.
Per la figura del proprietario e del direttore responsabile i cittadini degli stati comunitari sono equiparati ai cittadini italiani (legge 6/02/96 n. 52).

 

VENIRE

Con domanda in bollo da € 16,00 diretta al Presidente del Tribunale.

Se persona giuridica, la domanda va redatta su carta intestata.

Da essa devono risultare:

- nome, cognome, luogo e data di nascita e residenza e codice fiscale del Proprietario, dell'Editore (colui che pubblica), se diverso da proprietario, del Direttore responsabile e indicazione della tipografia;

- titolo e sottotitolo, periodicità, sede, carattere, luogo di pubblicazione;

- tecnica di diffusione (se stampa: nome e indirizzo della tipografia – se giornale radio: nome, frequenza e indirizzo della stazione emittente - se telegiornale: canale, nome dell'emittente, studi da cui si trasmette – se periodico telematico: nome e indirizzo del service provider, estremi del decreto di autorizzazione del Ministero delle Comunicazioni e indirizzo web della pubblicazione telematica, allegando fotocopia del contratto e del decreto ministeriale).

Occorre allegare:

  • per il proprietario e l'editore (se diverso dal proprietario), autocertificazione in carta semplice relativa a:

- godimento dei diritti politici;
- cittadinanza italiana (o comunitaria);
- fotocopia documento di riconoscimento e C.F.

  • per il direttore responsabile, autocertificazione in carta semplice relativa a:

- godimento dei diritti politici;
- cittadinanza italiana (o comunitaria);
- inesistenza di mandato parlamentare;
- iscrizione all' Albo dei Giornalisti, con specifica della data di iscrizione, dell'elenco (pubblicisti professionisti o speciale), allegando fotocopia completa della tessera di iscrizione all'Albo;
- fotocopia documento di riconoscimento e C.F.

  • dichiarazione in bollo, dalla quale risultino le caratteristiche del periodico, i dati del proprietario, dell'editore e del direttore [compresa l'inesistenza di mandato parlamentare per il direttore responsabile; altrimenti occorre la nomina di un vice direttore responsabile]. Le firme in calce a tale dichiarazione, del proprietario, dell'eventuale editore, del direttore responsabile e/o vice-direttore, devono essere autenticate o dal notaio o dagli altri soggetti abilitati o dal cancelliere al momento del deposito in Cancelleria (infatti questa dichiarazione con firme autenticate equivale ad implicita accettazione della carica);
  • attestazione del pagamento della tassa di concessioni governative di € 168,00 effettuato su c/c postale n.8003, intestato a Ufficio 1^ Registro Tasse e CC. GG. -Roma.

 

E INOLTRE:

Per società:

  • visura camerale aggiornata.

Per associazioni:

  • copia dell'atto costitutivo registrato o dello statuto e fotocopia  attribuzione codice fiscale/partita  IVA attribuito da Agenzia Entrate e, nel caso in cui non risultino dall'atto costitutivo, dichiarazione sostitutiva contenente tutti i dati riportati nel certificato UTG (Prefettura) o Regione con indicazione del legale rappresentante e dei poteri.

Per le Onlus inoltre:

  • certificato rilasciato dalla Prefettura oppure fotocopia della Gazzetta Ufficiale Regione nella quale è pubblicato il riconoscimento di ONLUS: in questo caso si ha diritto all'esenzione dalla tassa di concessione governativa e dall'imposta di bollo (artt. 17 e 18 D.Lgs 4/12/97 n. 460).

 

COSTO

  • € 16,00 a domanda;
  • € 168,00 tassa di concessioni governative;
  • € 16,00 e € 9,21 in marche per ogni autentica che si esegue in cancelleria;
  • Per le onlus iscritte al Registro della Regione vi è esenzione da bolli, concessioni governative, (ma gli atti relativi al direttore responsabile sono in bollo) (artt. 17 e 18 D.Lgs 4/12/97 n. 460);
  • € 16,00 x 2 e € 3,92 per ogni richiesta di certificato.

 

EFFETTI

Il Presidente del Tribunale, verificata la regolarità dei documenti, ordina l'iscrizione del giornale o periodico in apposito registro tenuto dalla cancelleria.

L'efficacia della registrazione cessa qualora, entro 6 mesi dalla data di essa, il periodico non sia stato pubblicato, ovvero si sia verificata nella pubblicazione una interruzione di oltre un anno.

 

VARIAZIONI

Allo stesso modo vanno registrate, entro 15 giorni dal verificarsi, tutte le variazioni che intervengano successivamente, con la sola differenza - rispetto ai costi - che non occorre il versamento della tassa di concessioni governative e che devono essere allegati solo i documenti inerenti le variazioni da effettuarsi:

  • per il cambiamento del PROPRIETARIO: domanda firmata dal nuovo proprietario; unire copia autentica atto di passaggio di proprietà redatto dal notaio o scrittura privata regolarmente registrati; autocertificazione relativa a cittadinanza, e godimento diritti politici del nuovo proprietario; nuova dichiarazione delle caratteristiche del periodico con la firma autenticata del nuovo proprietario;
  • nel caso di società o persona giuridica per il cambiamento del LEGALE RAPPRESENTANTE o RAGIONE SOCIALE: domanda firmata dal nuovo legale rappresentante; unire: verbale di assemblea in copia conforme che ha deliberato la variazione; dichiarazione sostitutiva contenete tutti i dati contenuti nel certificato di vigenza con indicazione dei poteri; autocertificazione relativa a cittadinanza e godimento diritti politici del nuovo legale rappresentante; nuova dichiarazione delle caratteristiche del periodico con la firma autenticata del nuovo legale rappresentante;
  • per il cambiamento del DIRETTORE RESPONSABILE: domanda firmata dal proprietario con la quale chiede la sostituzione e indica le generalità del nuovo direttore; autocertificazione relativa a cittadinanza, godimento diritti politici, inesistenza mandato parlamentare e iscrizione nell'albo dei giornalisti; nuova dichiarazione delle caratteristiche del periodico con la firma autenticata del nuovo direttore compresa dichiarazione di inesistenza di mandato parlamentare;
  • per il cambiamento della PERIODICITÀ, TITOLO, TIPOGRAFIA, INDIRIZZO, ECC.: DOMANDA FIRMATA DAL PROPRIETARIO O LEGALE RAPPRESENTANTE;
  • CESSAZIONE della PUBBLICAZIONE: domanda presentata dal proprietario o legale rappresentante;

 

SANZIONI

Sono previste pene per chi intraprenda la pubblicazione di un giornale o altro periodico senza che sia stata eseguita la registrazione o per chi pubblica uno stampato non periodico, dal quale non risulti il nome dell'editore né quello dello stampatore o nel quale questi siano indicati in modo non conforme al vero. Sono inoltre previste sanzioni amministrative per chi non comunica le variazioni nel termine previsto.

N.B. Per spedire il periodico in abbonamento postale occorre chiedere all'Ufficio un certificato di registrazione con domanda, firmata da proprietario o direttore responsabile in bollo da € 16,00 alla quale occorre allegare ulteriore marca da € 16,00 e una marca da € 3,84.

 

SUPPLEMENTI

Il supplemento una tantum non è soggetto a registrazione, il supplemento fisso sì.

 

TESTATE ONLINE

Per le testate on line la registrazione è obbligatoria solo quando si vogliano ottenere i finanziamenti pubblici previsti dalla legge 7/03/2001 n. 62,

Vedi ora Legge 103/2012, in particolare art 3 (Editoria digitale) e 3 bis (Semplificazioni per periodici web di piccole dimensioni).

 

NEWS - PUBBLICAZIONI ONLINE

La Cassazione con la sentenza n. 23230/2012 della Terza sezione penale ha fornito una lettura della legge sulla stampa in base alla quale il giornale telematico non risponde alle due condizioni ritenute essenziali per l'esistenza del prodotto "stampa" (e cioè un'attività di riproduzione tipografica e la destinazione alla pubblicazione del risultato di questa attività) e, perciò, non è soggetto all'obbligo di registrazione.

 

SCARICA DOCUMENTI:

Fac-simile domanda di iscrizione

 

(aggiornato: 20 marzo 2024)


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