Piano :
Secondo turnazione reperibile al punto d'ingresso
Telefono :
Dirigente :
Dott.ssa Emanuela BIOTTI, Direttrica amministrativa F5 - Coordinatrice
Ubicazione :
Via Luigi Carlo Farini, 1
Pianoforte:
Secondo turnazione reperibile al punto d'ingresso
Responsabile:
Dott.ssa Emanuela BIOTTI, Direttrice amministrativa III F5
Personale amministrativo:
Dott.ssa Barbara BEDETTI, Funzionaria giudiziaria III F1
Dott.ssa Alessandra CIRIGNOTTA, Funzionaria giudiziaria III F1
Dott.ssa Concetta COLAZZO, Funzionaria giudiziaria III F2
Il dott. Emilio MAZZONE, Funzionario giudiziario III F2
Dott.ssa Giulia MASCIA, Funzionaria giudiziaria III F1
Dott.ssa Clementina SBISIGA, Funzionaria giudiziaria III F2
Il dott. Giorgio IORIO, Funzionario giudiziario AIII F1
Dott.ssa Giuseppina BONGO, Funzionaria giudiziaria AIII F1
Il dott. Luca ERCOLINO, Funzionario giudiziario AIII F1
Il dott. Salvatore Mirko INFANTINO, Funzionario giudiziario AIII F1
Dott.ssa Elisabetta LELLI BENASSI, Funzionaria giudiziaria AIII F1
Dott.ssa Giuseppina ARGENTIERO, Cancelliera AII F5
Dott,ssa Maria Grazia GIRA, Cancelliera AII F3
Orario al pubblico:
Dal lunedì al venerdì, dalle ore 9.00 alle ore 13.00, previo appuntamento con prenotazione da effettuarsi tramite il seguente link.
Ubicazione:
Via Luigi Carlo Farini, 1
Attività svolte:
COSA SONO
elaborati scritti, relativi a questioni tecniche, che presuppongono in chi li ha redatti il possesso di conoscenze tecnico-scientifiche e che vengono giurati davanti al cancelliere nei casi in cui sia previsto da disposizioni normative. La falsa attestazione giurata dei fatti riportati in perizia costituisce reato ai sensi del codice penale.
L'asseverazione della traduzione è un procedimento che prevede la pronuncia di una formula resa dinanzi ad un pubblico ufficiale e la stesura e firma di un verbale; essa attesta la corrispondenza tra il testo sorgente (atti, certificati, contratti, attestati e altri tipi di documenti giuridici o giuridicamente vincolanti, inclusi quelli personali, come passaporti e patenti) e il testo tradotto, affinché la traduzione abbia la stessa validità legale dell'originale.
NORMATIVA DI RIFERIMENTO
Art. 5 R.D. 9/10/1922, n. 1366
CHI PUO' FARLO
Chiunque ne abbia la competenza e sia maggiorenne puo' giurare una perizia/traduzione stragiudiziale davanti a un cancelliere o a un notaio, senza che sussistano preclusioni in riferimento al luogo di residenza del perito/traduttore, ne' all'eventuale luogo di iscrizione all'albo professionale.
Il traduttore può essere sia persona iscritta agli albi del Tribunale e della Camera di commercio, sia persona non iscritta, ma diversa dall'interessato. Non è, pertanto, consentito asseverare una traduzione per sé stessi. I documenti devono, infatti, essere giurati da una terza persona di fronte ad un cancelliere del Tribunale: il traduttore si assume la responsabilità, tramite il giuramento, di aver tradotto fedelmente il testo sorgente.
COME SI RICHIEDE
Si accede al servizio previo appuntamento orario da prenotare sulla home page del Tribunale di Bologna nella Sezione PRENOTAZIONE ACCESSI IN CANCELLERIA
DOCUMENTI NECESSARI
Il modulo di giuramento per periti e traduttori, iscritti o non all'albo CTU, va compilato e composto nel rispetto della sequenza sotto indicata:
Il testo della perizia/traduzione (1) deve riportare nell'ultima pagina prima del giuramento la data in cui e' stata redatta e la firma del perito o traduttore: tale data va riportata anche sul modulo di giuramento.
Si ricorda che, per consentire le operazioni di riconoscimento, e' necessario esibire un documento di identificazione valido ed originale che riporti anche l'indicazione della residenza attuale.
I cittadini extracomunitari devono indicare sul verbale di giuramento anche gli estremi del permesso di soggiorno (numero identificativo, data di rilascio e di scadenza, autorita' rilasciante) che deve essere esibito in originale.
DOVE E QUANDO SI EFFETTUA
Il servizio si effettua nella sede del Tribunale civile in via Farini 1, presso il FUNZIONARIO DI TURNO
Indicazioni dei funzionari di turno al PUNTO INFORMAZIONI all'ingresso del Tribunale.
Giorni e orari di apertura: dal LUNEDÌ' al VENERDÌ', dalle ore 9.00 alle ore 13.00
QUANTO COSTA
Sulla perizia/traduzione va apposta una marca da bollo da € 16,00 ogni 4 facciate (ovvero ogni 100 righe, cioè 25 per ogni foglio), compreso il verbale di giuramento a partire dalla prima facciata.
Gli allegati alla perizia sono soggetti all'imposta di bollo nelle misure indicate :
Le perizie/traduzioni eventualmente esenti dal pagamento dell'imposta di bollo devono riportare sul verbale di giuramento gli estremi della legge che prevedono l'esenzione.
TEMPI
L'atto viene formalizzato in giornata.
MODALITA' DI PUBBLICAZIONE DELLE DISPONIBILITA' E REGOLE PER GLI APPUNTAMENTI
Gli appuntamenti disponibili vengono pubblicati SUL SITO INTERNET DEL TRIBUNALE ogni giorno 15 del mese (o il primo giorno lavorativo immediatamente successivo, escluso il sabato) alle ore 13.00, e riguardano il mese successivo.
In un'ottica di apertura degli appuntamenti ad un maggior numero di utenti, ogni utente potrà prenotare UN SOLO APPUNTAMENTO NELLA MEDESIMA GIORNATA, il secondo eventualmente prenotato verrà ANNULLATO D'UFFICIO.
Importante:
in caso di impossibilità a presentarsi, si invitano gli utenti ad annullare l'appuntamento entro il giorno precedente per renderlo fruibile ad altri utenti.
(aggiornato: 30/06/2025)
COSA E'
Il giudice popolare è il cittadino italiano chiamato a comporre, a seguito di estrazione a sorte da apposite liste, la Corte di Assise e la Corte di Assise d'Appello.
Per ogni Corte d'assise e Corte d'assise d'appello è formata una lista per i giudici popolari ordinari e una per i giudici popolari supplenti.
Chi vuole entrare a far parte delle liste deve presentare richiesta al Sindaco del comune in cui risiede.
I requisiti sono:
Non possono fare il giudice popolare: i magistrati e i funzionari in servizio all'ordine giudiziario, gli appartenenti alle forze armate e alla polizia e i membri di culto e religiosi di ogni ordine e congregazione.
Ogni due anni (anno dispari) i sindaci invitano con manifesti pubblici coloro che sono in possesso dei requisiti e non sono già iscritti negli albi definitivi dei giudici popolari, a chiedere di essere iscritti nell'elenco integrativo dei giudici popolari:
Vengono formati gli elenchi e verificato il possesso dei requisiti dei richiedenti.
Il sindaco trasmette quindi gli elenchi al presidente del tribunale competente per territorio.
Una apposita commissione unifica gli elenchi pervenuti dai comuni del mandamento e compone:
Gli elenchi sono trasmessi ai comuni e affissi all'albo pretorio.
Chiunque può presentare reclamo contro eventuali omissioni, cancellazioni o indebite iscrizioni entro 15 giorni dall'affissione all'albo pretorio.
L'elenco dei giudici popolari di corte d'assise e gli eventuali reclami viene trasmesso al presidente del tribunale ove ha sede la corte d'assise.
L'elenco dei giudici popolari di corte d'assise d'appello e gli eventuali reclami viene trasmesso al presidente del tribunale del capoluogo del distretto di corte d'appello.
Gli elenchi vengono rivisti e controllati anche alla luce degli eventuali reclami.
Vengono formati gli albi definitivi dei giudici popolari di corte d'assise e dei giudici popolari di corte d'assise d'appello secondo l'ordine alfabetico e con numerazione progressiva, unificando gli elenchi dei vari mandamenti.
Gli albi definitivi sono approvati con decreto e trasmessi a ciascun comune per la pubblicazione della parte che lo riguarda.
Avverso gli albi definitivi è possibile presentare ricorso.
Decorsi quindici giorni dalla pubblicazione degli albi definitivi, il presidente del Tribunale del capoluogo del distretto di Corte di Appello forma le liste generali dei giudici popolari ordinari per le Corti di Assise di Appello e comunica le liste generali dei giudici popolari ordinari ai presidenti del Tribunale dei luoghi ove hanno sede le Corti di Assise.
La stessa operazione compie il presidente del Tribunale del luogo ove ha sede la Corte di Assise relativamente ai giudici popolari della Corte stessa, escludendo dalle liste generali dei giudici popolari ordinari di Corte di Assise i giudici compresi in quelle per le Corti di Assise di Appello.
Successivamente, in pubblica udienza, si procede all'estrazione per sorteggio da un'urna contenente tanti numeri quanti sono i numeri corrispondenti ai nominativi compresi negli albi definitivi fino al raggiungimento del numero dei giudici popolari prescritto. Il nominativo corrispondente al numero sorteggiato va a formare la lista generale rispettivamente degli uomini e delle donne.
In maniera analoga si procede per la formazione della lista dei giudici popolari supplenti.
Tutti gli iscritti nelle liste generali dei giudici popolari sono destinati a prestare servizio nel biennio successivo.
Ogni tre mesi la Corte d'Assise e la Corte d'Assise d'Appello estraggono 50 nominativi.
Entro 5 giorni dall'estrazione, il presidente fissa giorno e ora per la presentazione davanti a sè dei giudici estratti. I giudici popolari estratti sono convocati anche oralmente a mezzo di agenti della forza pubblica.
All'udienza il presidente dispensa i giudici popolari che ne fanno richiesta e risultano legittimamente impediti. Poi il presidente chiama a prestare servizio, nell'ordine di estrazione a sorte, tanti giudici popolari quanti ne occorrono per formare il collegio.
La nomina dura tre mesi, salvo prosecuzione del processo.
Coloro che hanno prestato servizio in una sessione d'assise non possono essere chiamati ad esercitare le loro funzioni nelle sessioni della parte rimanente del biennio.
L'ufficio di giudice popolare è obbligatorio.
Chi, essendo chiamato a prestare tale servizio, non si presenta senza giustificato motivo, è condannato al pagamento di una somma da euro 2,58 a euro 15,49 nonchè alle spese dell'eventuale sospensione o del rinvio del dibattimento.
Per essere esonerati dal servizio si deve presentare certificato medico della ASL prima della comparizione o durante la seduta di comparizione per il giuramento.
I giudici popolari nominati ricevono un compenso giornaliero stabilito per legge e un rimborso per spese di viaggio se l'Ufficio è prestato fuori del comune di residenza.
Attualmente ai giudici popolari spetta un rimborso di euro 25,82 per ogni giorno di effettivo esercizio della funzione. Per i lavoratori autonomi o lavoratori dipendenti senza diritto alla retribuzione nei giorni in cui esercitano la loro funzione, il rimborso è di euro 51,65 per le prime 50 sedute e di euro 56,81 per le udienze successive.
FONTE
ACCESSO ALL'UFFICIO SOLO SU APPUNTAMENTO da fissarsi con le seguenti modalità:
On line sul sito: Tribunale di Bologna – Prenotazione Accessi Cancelleria
Per informazioni è attivo sportello telefonico 051-2751005 dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 12.00 (si fa presente che a causa dell'intenso traffico di chiamate, possono esserci difficoltà nel prendere la linea).
COSA E'
L'Ufficio iscrizione periodici cura il registro nel quale devono essere trascritte tutte le pubblicazioni periodiche.
Sono considerate stampe tutte le riproduzioni (caratterizzate dalla periodicità') realizzate su supporto cartaceo o informatico, destinate alla pubblicazione, alla diffusione di informazioni con ogni mezzo (anche elettronico), o attraverso la radiodiffusione sonora o televisiva, con l'esclusione dei prodotti discografici e cinematografici.
Nessun periodico puo' essere pubblicato se non viene registrato.
Devono essere iscritte nell'apposito registro tenuto dai tribunali civili anche le testate telematiche che hanno le stesse caratteristiche di quelle scritte o radiotelevisive e, quindi, che hanno una periodicità' regolare, un logo identificativo e che diffondono presso il pubblico informazioni legate all'attualita'.
LEGGI E REGOLAMENTI
Legge n. 47 del 1948 (Legge sulla stampa)
CHI
Il proprietario,Se
il proprietario o l'editore è una persona giuridica, è il rappresentante legale che chiede l'iscrizione.
La domanda può essere consegnata da persona delegata: in questo caso le firme (del proprietario, dell'editore e del direttore responsabile) devono già essere autenticate da un notaio, cancelliere, segretario comunale.
Per la figura del proprietario e del direttore responsabile i cittadini degli stati comunitari sono equiparati ai cittadini italiani (legge 6/02/96 n. 52).
VENIRE
Con domanda in bollo da € 16,00 diretta al Presidente del Tribunale.
Se persona giuridica, la domanda va redatta su carta intestata.
Da essa devono risultare:
- nome, cognome, luogo e data di nascita e residenza e codice fiscale del Proprietario, dell'Editore (colui che pubblica), se diverso da proprietario, del Direttore responsabile e indicazione della tipografia;
- titolo e sottotitolo, periodicità, sede, carattere, luogo di pubblicazione;
- tecnica di diffusione (se stampa: nome e indirizzo della tipografia – se giornale radio: nome, frequenza e indirizzo della stazione emittente - se telegiornale: canale, nome dell'emittente, studi da cui si trasmette – se periodico telematico: nome e indirizzo del service provider, estremi del decreto di autorizzazione del Ministero delle Comunicazioni e indirizzo web della pubblicazione telematica, allegando fotocopia del contratto e del decreto ministeriale).
Occorre allegare:
- godimento dei diritti politici;
- cittadinanza italiana (o comunitaria);
- fotocopia documento di riconoscimento e C.F.
- godimento dei diritti politici;
- cittadinanza italiana (o comunitaria);
- inesistenza di mandato parlamentare;
- iscrizione all' Albo dei Giornalisti, con specifica della data di iscrizione, dell'elenco (pubblicisti professionisti o speciale), allegando fotocopia completa della tessera di iscrizione all'Albo;
- fotocopia documento di riconoscimento e C.F.
E INOLTRE:
Per società:
Per associazioni:
Per le Onlus inoltre:
COSTO
EFFETTI
Il Presidente del Tribunale, verificata la regolarità dei documenti, ordina l'iscrizione del giornale o periodico in apposito registro tenuto dalla cancelleria.
L'efficacia della registrazione cessa qualora, entro 6 mesi dalla data di essa, il periodico non sia stato pubblicato, ovvero si sia verificata nella pubblicazione una interruzione di oltre un anno.
VARIAZIONI
Allo stesso modo vanno registrate, entro 15 giorni dal verificarsi, tutte le variazioni che intervengano successivamente, con la sola differenza - rispetto ai costi - che non occorre il versamento della tassa di concessioni governative e che devono essere allegati solo i documenti inerenti le variazioni da effettuarsi:
SANZIONI
Sono previste pene per chi intraprenda la pubblicazione di un giornale o altro periodico senza che sia stata eseguita la registrazione o per chi pubblica uno stampato non periodico, dal quale non risulti il nome dell'editore né quello dello stampatore o nel quale questi siano indicati in modo non conforme al vero. Sono inoltre previste sanzioni amministrative per chi non comunica le variazioni nel termine previsto.
N.B. Per spedire il periodico in abbonamento postale occorre chiedere all'Ufficio un certificato di registrazione con domanda, firmata da proprietario o direttore responsabile in bollo da € 16,00 alla quale occorre allegare ulteriore marca da € 16,00 e una marca da € 3,84.
SUPPLEMENTI
Il supplemento una tantum non è soggetto a registrazione, il supplemento fisso sì.
TESTATE ONLINE
Per le testate on line la registrazione è obbligatoria solo quando si vogliano ottenere i finanziamenti pubblici previsti dalla legge 7/03/2001 n. 62,
Vedi ora Legge 103/2012, in particolare art 3 (Editoria digitale) e 3 bis (Semplificazioni per periodici web di piccole dimensioni).
NEWS - PUBBLICAZIONI ONLINE
La Cassazione con la sentenza n. 23230/2012 della Terza sezione penale ha fornito una lettura della legge sulla stampa in base alla quale il giornale telematico non risponde alle due condizioni ritenute essenziali per l'esistenza del prodotto "stampa" (e cioè un'attività di riproduzione tipografica e la destinazione alla pubblicazione del risultato di questa attività) e, perciò, non è soggetto all'obbligo di registrazione.
SCARICA DOCUMENTI:
> Fac-simile domanda di iscrizione
(aggiornato: 20 marzo 2024)